Il videoterminalista, secondo la definizione prevista dall’art. 173 comma 1, lettera c), è un qualsiasi lavoratore che utilizza una o più attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
Indice
Qualifica videoterminalista
Al fine di individuare il corretto tempo di esposizione e classificare adeguatamente il videoterminalista, è necessario che il Datore di Lavoro richieda la compilazione di una autocertificazione in cui il lavoratore dichiara il tempo di utilizzo settimanale di attrezzature VDT.
Esenzioni videoterminalista
Ai fini della tutela della salute e sicurezza, non sono qualificati come videoterminalisti i lavoratori che una o più attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per meno di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni o che utilizzano solamente i seguenti dispositivi:
- i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- i sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
- Le macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
- le macchine di videoscrittura senza schermo separato, ad eccezione dei pc portatili per i quali è richiesto l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa.
Normativa in materia di videoterminalisti
Il Titolo VII del D. Lgs 81/2008 sancisce i requisiti di sicurezza ed ergonomia per un utilizzo di attrezzature videoterminali che possa tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’articolo 174 del D. Lgs 81/2008, in particolare, stabilisce che il Datore di Lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi, deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione al fine di tutelare i lavoratori videoterminalisti.
Rischi per la salute
L’esposizione ad apparecchiature VDT è causa di disturbi acuti a carico del nostro organismo, la cui sintomatologia solitamente scompare in seguito ad un periodo più o meno lungo di assenza di esposizione. In particolare:
- Disturbi visivi acuti reversibili, tra cui l’arrossamento, il bruciore, tensione e pesantezza oculare, l’annebbiamento della vista o il deficit della capacità di messa a fuoco. Tali rischi si considerano ridotti nel tempo, grazie allo sviluppo tecnologico dei monitor di nuova generazione che sono dotati di schermi e filtri volti a ridurre l’affaticamento visivo. Il rischio residuo è quindi causato da dall’utilizzo eccessivo o non corretto dei videoterminali;
- Disturbi posturali, ossia i problemi fisici causati da condizioni di ergonomia della postazione inadeguate per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che provocano problematiche a carico della colonna vertebrale, con particolare riferimento elle zone lombare e cervicale. I disturbi possono inoltre estesi a muscoli e tendini di braccia, spalle e mani;
- Disturbi psicofisici, causati dall’esposizione allo stress durante l’attività intellettuale al VDT. Tali disturbi, oltre ad incidere sull’efficienza del lavoratore, sono concausa del peggioramento degli altri disturbi legati al lavoro al videoterminale.
Contrariamente a quanto si pensa, per quanto riguarda i disturbi visivi irreversibili a lungo termine, invece, non è mai stata dimostrata la correlazione tra la comparsa di disturbi di deficit visivi (miopia, presbiopia, astigmatismo, ecc.) e l’esposizione professionale a videoterminali. Questo assunto è dato dalla mancanza di dati nel pregresso, considerata la recente diffusione degli apparecchi VDT nei luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’incapacità di scindere l’esposizione lavorativa a questo fattore di rischio da quella domestica.
E’ stata invece dimostrato nel tempo che l’utilizzo professionale di apparecchi videoterminali, se utilizzati eccessivamente o non adeguatamente, può portare al peggioramento di patologie visive già esistenti.
La postazione videoterminalista
L’articolo 174 del D. Lgs 81/2208 obbliga il Datore di Lavoro a mettere in dotazione un’idonea postazione di lavoro per i videoterminalisti, conforme a quanto previsto dall’Allegato XXXIV del D. Lgs 81/2008, che prevede:
- Schermi di adeguata dimensione e definizione, che non presentano riflessi e riverberi e che siano regolabili;
- Tastiere separate dallo schermo, regolabili, dotate di adeguato meccanismo di variazione della pendenza e con i caratteri facilmente leggibili;
- Il mouse, posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato al suo uso;
- Il piano di lavoro regolabile, a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;
- Il sedile stabile ed ergonomico;
- Un ambiente che garantisca idonee condizioni di spazio, illuminazione e rumore;
Per i lavoratori che non ricadono nella definizione di videoterminalista, si faccia riferimento ai requisiti relativi ai normali ambienti di lavoro.
Pause previste in orario lavorativo
Secondo quanto stabilito dall’articolo 174, il Datore di Lavoro è tenuto ad organizzare l’attività lavorativa in modo tale da garantire delle pause in seguito ad una lunga esposizione ad apparecchi videoterminali.
Tale pausa è normalmente regolata dalla contrattazione nazionale collettiva, ed è stimata a un tempo di 15 minuti di interruzione ogni 120 minuti di lavoro. Il Testo Unico sottolinea che le pause non sono cumulabili.
La pausa non deve essere obbligatoriamente considerata come un momento in cui il lavoratore interrompe il lavoro, ma semplicemente la normativa prevede che debba essere interrotta l’esposizione ad apparecchi VDT.
Sorveglianza sanitaria videoterminalista
Al fine di verificare nel tempo le condizioni di salute del lavoratore esposto a videoterminali e di certificare l’idoneità allo svolgimento della sua mansione, il D. Lgs 81/2008 prevede l’obbligo di nomina del Medico Competente ed attivazione della procedura di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in cui operano lavoratori videoterminalisti.
Inoltre, in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia UE n. 392/2022, la Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023 ha sancito che le spese relative all’acquisto e alla manutenzione di eventuali occhiali DSCV (Dispositivo Speciale di Correzione Visiva) debbano essere a carico del Datore di Lavoro, qualora il Medico Compente, in sede di visita medica periodica per il rilascio del giudizio di idoneità, ne prescriva l’utilizzo. In tale spesa, che può raggiungere un tetto massimo di 150,00€, deve essere inclusa anche la montatura degli occhiali DSCV.
Formazione videoterminalista
Il Titolo VII del D. Lgs 81/2008 non stabilisce l’obbligo di partecipazione ad uno specifico corso di formazione in materia di esposizione a dispositivi videoterminali.
I lavoratori sono quindi solamente soggetti agli obblighi di formazione previsti dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico, in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, che prevede la formazione specifica dei lavoratori, in base ai rischi ai quali sono esposti.
Sanzioni
In caso di inadempienza nell’ambito della tutela dei diritti dei lavoratori videoterminalisti, il Datore di Lavoro è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €.
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