A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.159/2016 e dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi alla presenza di rischio campi elettromagnetici (CEM) emessi nei luoghi di lavoro, il sito Portale Agenti Fisici (PAF) è stato aggiornato anche nell’area FAQ, area dove sono contenute le risposte a dubbi interpretativi e criticità segnalate dagli utenti del Portale in relazione alla valutazione del rischio da esposizione a CEM negli ambienti di lavoro.

E’ opportuno effettuare misurazioni per valutare il rischio campi elettromagnetici (CEM) in ambienti di lavoro contenenti wi-fi?

Il D.lgs 159/2016 richiede che si identifichino e valutino i rischi connessi alla presenza di  campi elettromagnetici emessi nel luogo di lavoro.

Questo però non comporta necessariamente misurazioni poiché la normativa prevede che ai fini della valutazione del rischio e della conseguente attuazione delle appropriate misure di tutela possano essere utilizzate anche:

  • metodiche di calcolo;
  • dati sui livelli di emissione;
  • altri dati relativi alla sicurezza forniti dal fabbricante o dal distributore o reperibili dalle banche dati Regioni e INAIL.

Soltanto se non è possibile utilizzare le suddette fonti ai fini della attuazione delle appropriate misure di tutela, sarà necessario effettuare la valutazione dell’esposizione sulla base di misurazioni o calcoli.

Ad esempio nel caso di luoghi di lavoro contenenti apparati di comunicazione senza fili (come Wi-Fi o Bluetooth) è del tutto inutile procedere all’effettuazione di misurazioni, in quanto tali sistemi sono già inclusi nella banca dati CEM del Portale Agenti Fisici. Ad esempio:

Valutazione rischio campi elettromagnetici (CEM) in ambienti contenenti Wi-fi o Bluetooth

Inoltre, va segnalato che la misurazione dell’emissione CEM per tali sistemi può anche essere fuorviante, e portare generalmente a risultati non rappresentativi ai fini della valutazione del rischio.

In genere per i sistemi wi-fi è più affidabile valutare l’esposizione a CEM calcolando la stessa, a partire dai dati di targa forniti dal costruttore. Pertanto le misurazioni su tali apparati ai fini della valutazione del rischio sono generalmente inutili o fuorvianti.

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