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Smartworking: le novità (Aggiornato 05/07/2023)

Smartworking: le novità (Aggiornato 05/07/2023)

A partire dal 1 Settembre 2022, è iniziato il processo di conclusione della gestione in deroga dello smartworking, entrata in vigore in seguito alla pandemia che ha portato le aziende a riorganizzare la propria attività lavorativa facendo operare i propri lavoratori da remoto per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Indice

Obblighi Datore di Lavoro

Considerata la conclusione della deroga, a partire dal 1 Settembre 2022, secondo quanto stabilito dalla Legge 81/2017, il Datore di Lavoro che usufruiva del regime di smartworking in deroga, dovrà:

In assenza di Accordo individuale i lavoratori che hanno operato in regime di smartworking in deroga a causa della pandemia dovranno quindi riprendere la propria attività in presenza.

Lavoratori fragili e genitori di under 14 (Aggiornato 05/07/2023)

Con la conversione in legge del DL del 4 Maggio 2023, n. 48 (mediante la legge 3 luglio 2023 n. 85), sono state aggiornate le disposizioni che prevedono il riconoscimento del diritto allo smartworking in modalità semplificata per le seguenti categorie:

Obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro

Il Datore di Lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del lavoro da remoto. Il lavoratore, firmando l’informativa ricevuta, dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato sulla stessa e si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro.

Il lavoratore agile conserva comunque il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei casi in cui il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Diritto alla disconnessione

Il diritto di disconnessione rientra tra i diritti previsti dalla normativa inerente lo smart working. La formulazione prevede l’obbligo del datore di lavoro di assicurare il diritto alla disconnessione mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Sarà il contratto, in fase di firma dell’accordo Individuale, a stabilire in quali forme regolamentare tale diritto. Altra novità prevista dalla legge è il diritto alla formazione permanente del lavoratore in smart working, che può essere svolto in modalità formali o non formali, e prevede la periodica certificazione delle competenze acquisite.

Sanzioni

Il Datore di Lavoro che non comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori che operano in regime di smartworking, sarà soggetto ad una a sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500€ per ogni lavoratore interessato.

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