Home » Servizi » Sicurezza sul lavoro » Documento di Valutazione dei Rischi

Redazione del documento di Valutazione dei Rischi

Spesso viene ignorata dai datori di lavoro l’importanza del documento di valutazione dei rischi sottovalutando la sua utilità per la tutela della salute sul lavoro.

Ci confrontiamo spesso con realtà avviate in cui questo documento risulta assente, incompleto ed obsoleto, non allineato alle evoluzioni aziendali che di continuo accadono. Le conseguenze non si limitano a pesanti sanzioni ma, soprattutto, generano gravi rischi evitabili per i lavoratori stessi. Lo scopo finale del DVR non è produrre un documento fine a se stesso ma implementare un’organizzazione che tuteli i lavoratori.

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (erroneamente anche detto “Documento Prevenzione Rischi) è il documento con cui il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008, formalizza la valutazione globale di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della propria Azienda, allo scopo di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La Valutazione dei Rischi, secondo l’articolo 15, è la prima e più importante misura di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Chi deve redigere il Documenti di Valutazione dei Rischi

Tutte le Aziende che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008, ovvero quelle in cui è presente almeno un lavoratore o un soggetto equiparato, devono obbligatoriamente effettuare la Valutazione dei Rischi e riportarla nel DVR.

La realtà che invece non rientrano in quanto sopra indicato (lavoratori autonomi, ditte individuali, imprese familiari) sono esenti dalla redazione del DVR.

Ruolo del Datore di Lavoro nella redazione del DVR

Secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs 81/2008, la Valutazione dei Rischi è uno dei due obblighi, insieme alla designazione del RSPP, che il Datore di Lavoro non può delegare ad altri soggetti.

La redazione del DVR viene effettuata in collaborazione con il Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) obbligatoriamente nominato in tutte le aziende che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs 81/08 e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Spesso il Datore di Lavoro, se sprovvisto delle necessarie conoscenze, si affida ad altre persone (soggetti interni all’azienda o un professionista esterno) per ottenere una consulenza in merito alla corretta redazione del documento.

Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi

Secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs 81/2008, il DVR deve obbligatoriamente riportare almeno le seguenti informazioni:

  • L’anagrafica aziendale relativa alla sede oggetto della Valutazione dei Rischi;
  • I nominativi che compongono l’organigramma aziendale della sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP, Medico Competente, Preposti e RLS) e che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
  • I criteri adottati per la valutazione, che devono soddisfare i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in base alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione aziendale;
  • La relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti durante l’attività lavorativa;
  • Eventuali valutazioni specifiche effettuate per approfondire l’esposizione a determinati rischi
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

All’atto pratico il Datore di Lavoro deve analizzare tutte le situazioni di rischio presenti durante l’attività lavorativa, ovvero i fattori per cui esiste la possibilità che un pericolo causi un danno al lavoratore sia a breve che a lungo termine. Tutto questo si traduce nel prodotto delle due variabili probabilità e danno, che inserite in un sistema matriciale, definiscono le misure necessarie a ridurre il rischio.

Le tempistiche di redazione del DVR

Il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dalla data di inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa.

La valutazione dei rischi deve essere rielaborata o aggiornata, entro trenta giorni, in occasione di:

  • modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere conservato presso la sede aziendale a cui si riferisce. La norma prevede la possibilità di conservarlo sia in formato cartaceo che digitale.

Il Documento deve essere fornito di data certa e firmato dal Datore di Lavoro e dalle figure che dell’organigramma aziendale della sicurezza che hanno partecipato alla sua redazione.

Secondo l’articolo 18 del D.Lgs 81/2008, il DVR aziendale deve essere consegnato al RLS che ne ha il libero accesso e potrà consultarlo esclusivamente nei locali aziendali.

Cosa succede se non si redige il DVR

Il D.Lgs 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00) in caso di contravvenzione all’obbligo di stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.

È inoltre prevista un’altra sanzione penale (ammenda da €1228,50 a €2457,02) in caso di incompletezze o inesattezze all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, come nel caso del mancato aggiornamento a seguito di modifiche nell’organizzazione del lavoro.

Ecloga Italia S.p.A. può supportarti nella Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008. Contattaci per ulteriori informazioni.

Redazione del DVR con Ecloga Italia

Ecloga Italia assiste le aziende clienti nella redazione del documento di valutazione dei rischi. Il servizio comprende:

  • Sopralluogo svolto da personale tecnico specializzato presso l’azienda cliente in cui vengono valutati:
    • l’organizzazione aziendale e l’organigramma delle figure relative alla salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente ove necessario, Dirigenti, RLS, Preposti);
    • le mansioni dei lavoratori ed i rischi ad esse correlati;
    • gli ambienti di lavoro, la segnaletica e gli impianti presenti;
    • le attrezzature di lavoro utilizzate e la conformità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) presenti;
    • le procedure di lavoro attuate;
    • la documentazione pregressa in materia;
    • l’adeguatezza delle misure relative alla prevenzione e protezione incendi, rischio chimico, agenti fisici, etc;
  • Redazione del documento di valutazione dei rischi come indicato dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs 81/08;
  • Elaborazione del piano formativo con l’indicazione dei corsi di formazione da svolgere;
  • Elaborazione del piano di miglioramento dove vengono indicate le misure da implementare per il raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza;
  • Redazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato;
  • Redazione del documento di valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti;

Inoltre verranno fornite al cliente delle credenziali per l’accesso all’area riservata nella quale visionare il proprio stato di avanzamento rispetto agli obbiettivi di sicurezza:

  • Verifica dei corsi scaduti;
  • Download documenti tecnici;
  • Download piano di miglioramento;
  • Download piano formativo;
  • Download fac-simili e procedure;
  • Verifica del piano sanitario, certificati di idoneità alla mansione e scadenza visite mediche;
  • Verifica e download nomine;
  • Verifica offerte, ordini e fatture;
  • Possibilità di visionare webinar dedicati;
  • Possibilità di configurare alert periodici relativi alle scadenze.

Infine, il servizio prevede l’attività di assistenza ai clienti per supportarli nella gestione degli adempimenti.

Possiamo supportarti nell'adempimento degli obblighi normativi!

Offriamo consulenza anche per altri servizi legati alla sicurezza sul lavoro:

Il D.Lgs. 81/2008 prevede anche altri adempimenti.

Quali? Clicca Qui

Richiedi Informazioni

Per maggiori informazioni su questo servizio e per ricevere una quotazione compila il seguente form

    Apri chat
    1
    Buongiorno, se ha bisogno clicchi qui!
    Ecloga Italia S.p.A.
    Benvenuto! Come possiamo aiutarla? Un nostro esperto è disponibile in tempo reale.