Prevenzione incendi e valutazione del rischio incendio
Secondo quanto stabilito in materia di prevenzione incendi dal D. Lgs 81/2008 e dal D.M. 3 Settembre 2021, il Datore di Lavoro deve valutare l’entità del rischio incendio nel proprio luogo di lavoro.
Il D.M. 3 Settembre 2021 introduce dei nuovi livelli di rischio incendio, che vanno a modificare la classificazione prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che prevedeva la suddivisione dei luoghi di lavoro in basso, medio ed alto rischio incendio.
Anche nel D.M. 3 Settembre 2021 la fascia di rischio inferiore è quella bassa.
Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto “Minicodice” sulla prevenzione incendi), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:
- Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (cioè al DPR 151/2011) e non sono ubicati all’interno di contesti che invece sono soggetti
- Prevedono un numero di occupanti non superiore a 100
- Sono dotati di superficie lorda inferiore a 1000 mq
- Sono posizionati ad un’altezza, rispetto al piano campagna, compresa tra -5 m e 24 m
- Non dispongono di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare)
- Non dispongono di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio.
Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in essere in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, il Codice costituito dalla Regola Tecnica Orizzontale “RTO” (D.M. 3 Agosto 2015), in materia di:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA),
- Controllo dell’incendio
- Rilevazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore,
- Operatività antincendio,
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Nel caso in cui il luogo di lavoro non rientri nella fascia di “rischio basso” previsto dal Minicodice e non ricada nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco regolati dal DPR 151/2011, sarà necessario progettare la sicurezza antincendio secondo il sopra citato Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015.
Adempimenti Normativi sulla Prevenzione incendi
A seconda del livello di rischio individuato a seguito della Valutazione dei Rischi potrebbe essere necessario adempiere ad uno o più dei seguenti obblighi:
- Piano di emergenza e planimetrie
- Prova di evacuazione
- CPI (Controlli di prevenzione incendi)
- Formazione Antincendio
Nelle sopra indicate sezioni è possibile approfondire i singoli adempimenti ed il servizio offerto da Ecloga Italia per ottemperare agli obblighi previsti in materia di prevenzione incendi.