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Misurazione gas Radon

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al radon, attraverso la misurazione radon, è un adempimento di fondamentale importanza per quantificare la presenza di questo pericoloso gas all’interno dei luoghi di lavoro e verificare la necessità di eventuali misure di prevenzione e protezione.

Il radon è un gas radioattivo ubiquitario che si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale, trasportato attraverso le porosità dei terreni dai fluidi e dagli altri gas presenti, per fuoriuscire in atmosfera.

La sua presenza all’interno degli ambienti indoor è molto pericolosa, in quanto la sua esposizione è correlata direttamente con la comparsa del tumore del polmone, seconda solamente a quella legata al fumo di sigaretta, con cui per altro è stata dimostrata l’esistenza di una sinergia.

Per questo motivo, per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori, il tumore polmonare causato dall’esposizione al radon è stato inserito nel “Gruppo 6 – tumori Professionali” della “Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” dell’Allegato del DM 10/06/2014.

Principali attività esposte

A causa della sua presenza nel suolo, l’esposizione al radon è tipica di tutti gli ambienti indoor che sono a contatto con questo, specialmente quelli in cui è particolarmente difficile il ricircolo di aria.

Per questo motivo, le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria, sono obbligatorie in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, in cui vi è permanenza di persone per un tempo superiore a 100 ore/anno.

Sono inoltre obbligatorie le misure nei luoghi di lavoro che il Piano Nazionale d’Azione Radon ha inquadrato come rischiosi per la salute, in particolare:

  • Luoghi di lavoro semisotterranei e situati al piano terra situato nelle aree prioritarie;
  • Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  • Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
  • Centrali idroelettriche;
  • Stabilimenti termali;

Documento di valutazione del rischio radon

 La valutazione del rischio radon, sancita dall’articolo 17 del D: Lgs 101/2020 e dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, prevede l’obbligo, per i luoghi di lavoro di sopra elencati, di misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.

La valutazione è necessaria per quantificare il livello di radon all’interno dei locali soggetti alle misurazioni, e stabilire eventuali misure di prevenzione e protezione.

In base al risultato delle misurazioni, il D. Lgs 101/2020 prevede diversi adempimenti che il Datore di Lavoro deve attuare.

Qualora il livello misurato sia minore del livello di riferimento previsto dalla legge per i luoghi di lavoro (300 Bq/m3), il Datore di Lavoro dovrà solamente ripetere le misurazioni ogni 8 anni.

Qualora invece dovesse emergere un quadro espositivo superiore al livello di riferimento, il decreto prevede l’adozione di azioni correttive, stabilite avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon e la ripetizione delle misure.

Come avvengono le misurazioni

Il monitoraggio della presenza del gas viene svolto attraverso il posizionamento di dosimetri costituiti da un materiale plastico in grado di evidenziare le radiazioni α rilasciate dal decadimento del radon.

Secondo l’Allegato II del D.lgs. 101/2020, ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare (tecnica detta “long-term”), mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, in modo da evitare la saturazione del dosimetro che potrebbe compromettere la veridicità del risultato.

La misurazione deve essere obbligatoriamente eseguita da un servizio di dosimetria abilitato.

Quando effettuare la valutazione radon?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D. Lgs 101/2020, la valutazione deve essere effettuata entro due anni dall’inizio dell’attività o entro due anni dalla pubblicazione di un nuovo Piano d’Azione Radon, che introduce nuove categorie soggette all’obbligo di valutazione.

Sanzioni

Secondo quanto stabilito dall’articolo 205 del D. Lgs 101/2020, qualora non vengano effettuate le misurazioni della concentrazione di radon in ambienti di lavoro soggetti, è prevista una sanzione che prevede l’arresto da 1 a 6 mesi o un’ammenda da 2000€ a 15000€.

Qualora il Datore di Lavoro non dovesse mettere in atto le misure correttive in caso di superamento del livello di riferimento, è prevista una sanzione che prevede l’arresto da 6 mesi ad un anno o un’ammenda da 5000€ a 20000€.

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