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Schede dati di sicurezza: contenuti e obblighi correlati

Schede dati di sicurezza: normativa ed approfondimento

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS), note anche come Material Safety Data Sheets (MSDS), sono documenti fondamentali nel campo della tutela della sicurezza e della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, necessari alla corretta gestione dei prodotti chimici durante tutto il loro ciclo di vita, dalla messa in produzione, sino allo smaltimento.

Indice

Cosa sono le Schede Dati di Sicurezza

Le Schede Dati di Sicurezza sono documenti che forniscono informazioni dettagliate sulla composizione, sui rischi per la salute e sull’impatto ambientale delle sostanze e delle miscele chimiche.

Sono strumenti essenziali per la corretta gestione dei prodotti chimici in ambito industriale e commerciale, fornendo indicazioni su come manipolarli, trasportarli, stoccarli, smaltirli in modo sicuro e su come gestire eventuali emergenze ad essi correlate.

Normativa di Riferimento: REACH e CLP

Nell’Unione Europea La normativa principale di riferimento per le SDS è il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ovvero il Regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo regolamento impone ai produttori e agli importatori di sostanze chimiche di registrare, valutare e autorizzare l’uso di queste sostanze, oltre a restrizioni specifiche, in base alla tipologia di prodotto, per la loro commercializzazione.

Inoltre, il Regolamento CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging (ovvero classificazione, etichettatura e imballaggio), è un regolamento dell’Unione europea che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008) sostituisce la precedente direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (DSD) e la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi (DPD), e apporta modifiche al precedente sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Il CLP individua e descrive le modalità con cui riportare le informazioni sui pericoli chimici su etichette, schede di dati di sicurezza (SDS) e altri documenti.

Questo regolamento si adegua inoltre al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti di questi pericoli. (Il GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo e ora viene utilizzato anche come base per le norme nazionali e internazionali in materia di trasporto di merci pericolose).

I pericoli che le sostanze chimiche possono portare, vengono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard che compariranno sulle etichette dei prodotti e nelle schede di dati di sicurezza. Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti:

I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiranno gradualmente gli attuali simboli di pericolo su sfondo arancione.

Contenuti Minimi delle SDS

I contenuti minimi delle SDS sono generalmente stabiliti secondo il sistema armonizzato globale (GHS) delle Nazioni Unite e possono variare leggermente a seconda delle normative locali. Tuttavia, di solito includono le seguenti sezioni:

Queste sezioni sono generalmente incluse nelle SDS per garantire una completa comprensione dei pericoli associati a una sostanza chimica e le misure necessarie per utilizzarla in sicurezza.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il D. Lgs 81/2008,  in accordo con quanto previsto dal REACH, prevede che il Datore di Lavoro, al fine di una corretta valutazione e gestione del rischio causato dalla presenza e dall’esposizione ad agenti chimici, debba reperire le Schede Dati di Sicurezza dei prodotti utilizzati (di norma consegnate dal fornitore al momento dell’acquisto dei prodotti) e implementare tutte le misure di sicurezza basate richieste dalle SDS per minimizzare i rischi legati all’uso delle sostanze chimiche.

Le Schede Dati sono, inoltre, necessarie e fondamentali per lo svolgimento dell’iter di valutazione del rischio chimico necessario a classificare il livello di esposizione dei lavoratori effettuato ai sensi dell’articolo 223 del D. Lgs 81/2008, e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

È inoltre importante rispettare i limiti di esposizione professionale, qualora indicati nelle SDS, che rappresentano i livelli massimi consentiti di esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose.

Il Datore di Lavoro deve fornire le Schede Dati di Sicurezza ai lavoratori che utilizzeranno i prodotti chimici e, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, assicurarsi che questi abbiano ricevuto idonee informazioni per un loro corretto e sicuro utilizzo.

Le schede devono essere conservate in un luogo accessibile e aggiornate in caso di modifiche o nuove informazioni.

Obblighi del Fornitore delle Schede Dati di Sicurezza

In considerazione del loro fondamentale ruolo nella tutela della sicurezza e della salute degli utilizzatori finali dei prodotti chimici, il Regolamento REACH stabilisce obblighi specifici per i fornitori di prodotti chimici, ovvero qualsiasi entità nella catena di approvvigionamento che mette sostanze chimiche sul mercato. In particolare, la normativa prevede i seguenti obblighi a carico di questa figura:

Sanzioni

In caso di non conformità con le disposizioni relative alle SDS o alla loro gestione, possono essere applicate sanzioni a carico dei fornitori e/o del Datore di Lavoro della Società utilizzatrice finale del prodotto.

Le sanzioni previste è il fornitore, per una mancata o non corretta trasmissione delle schede di sicurezza, sono disciplinate dall’art. 10 del D. Lgs 133/2009. In particolare:

Per quanto riguarda, invece, il Datore di Lavoro della Società utilizzatrice finale del prodotto, le inadempienze relative alle Schede Dati di Sicurezza si riflettono sulle sanzioni elargite in materia di valutazione del rischio chimico e dell’attuazione delle misure generali di tutela.

In base alla fattispecie, le sanzioni previste per il Datore di Lavoro possono ammontare da 569,30€ a 9112,57€.

Ecloga Italia S.p.a. ti supporta nella valutazione del rischio chimico e nella gestione delle Schede Dati di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

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