Il D.Lgs 81/08, testo unico salute e sicurezza sul lavoro, per garantire la tutela dei lavoratori negli ambienti lavorativi, sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze presenti nell’ambiente di lavoro attuando misure di prevenzione per ridurre al minimo i rischi e secondariamente misure di protezione (collettive e individuali, come appunto le scarpe antinfortunistiche) per gestire i rischi residui.

Tra le misure di protezione, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere adottati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 del D. Lgs. n. 81/2008), i DPI infatti, come le scarpe antinfortunistiche, vengono definiti dal D. Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, e secondo il quale, all’art. 76 dello stesso, questi devono:

  • essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.

Tra i DPI più comuni vi sono le cosiddette scarpe antinfortunistiche (calzature antinfortunistiche), che devono garantire un livello di confort ed proteggere il lavoratore dai rischi presenti nell’attività lavorativa:
• rischio meccanico (schiacciamento, scivolamento, urto, perforazione, taglio, ecc.)
• rischio chimico (sversamento di prodotti chimici irritanti, ecc.)
• biologico (schizzi o contatti con materiale biologico, ecc.)
• fisico (umidità, acqua, caldo o freddo, cariche elettrostatiche, ecc.)

Le scarpe antinfortunistiche di sicurezza vengono perciò classificate in 6 categorie e devono essere scelte con cura in base ai rischi presenti nell’attività lavorativa. Quindi non tutte le calzature sono adatte a tutte le attività. Le categorie sono:

SCARPE DI TIPO I: SB

Le calzature di Tipo I prevedono la scarpa antinfortunistica “base” identificata con il codice SB che presenta un puntale rinforzato in acciaio per proteggere le dita dei piedi dalla caduta di oggetti pesanti, mentre la sua suola è resistente agli oli. Si tratta di una scarpa piuttosto leggera e antiscivolo il cui look è simile a una sneaker.

SCARPE DI TIPO I: S1

Le calzature identificate con il codice S1 presentano anch’esse la protezione in punta, ma la loro suola tutela maggiormente il lavoratore in quanto è antiscivolo sia per gli oli sia per gli idrocarburi. Inoltre l’area del tallone è strutturata come shock absorber per evitare di trasmettere gli urti che, con l’andar del tempo, potrebbero causare problemi posturali. Se poi alla dicitura S1 si trova accanto la lettera P, significa che all’interno della calzatura è presente anche una soletta antiperforazione.

SCARPE DI TIPO I: S2

Le scarpe identificate con il codice S2 aggiungono l’idrorepellenza all’acqua; non sono però totalmente impermeabili in quanto l’acqua può penetrare tra la suola e la tomaia, si tratta di calzature che assicurano il piede asciutto in caso si lavori all’esterno.

SCARPE DI TIPO I: S3

La categoria S3 prevede che, oltre alle caratteristiche appena elencate, sia presente anche la soletta antiperforazione per lavorare in sicurezza all’esterno e nei cantieri.

SCARPE DI TIPO II: S4 & S5

Le calzature in gomma e in materiali polimerici (calzature totalmente impermeabili) classificate come Tipo II, portano invece i codici S4 ed S5. Le prime sono fornite di puntale rinforzato, suola antiscivolo e antistatica e protezione del tallone, le seconde (S5) aggiungono a tali caratteristiche anche la lamina antiperforazione.

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