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RSPP: chi è, requisiti, compiti e formazione

RSPP: chi è, requisiti, compiti e formazione

RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero la figura all’interno del sistema aziendale volta a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a migliorarne le prestazioni nel corso del tempo.

Indice

Definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP  è definito dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 come “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi cioè l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. È una figura obbligatoria ed è un consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza”.

Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui sopra ha il compito di individuare tutti i rischi presenti in luogo di lavoro, provvedendo ad applicare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché i rischi residui siano accettabili. Quindi, nello specifico, il RSPP deve:

Responsabilità del RSPP

Nel caso in cui la figura del RSPP non sia ricoperta dal Datore di lavoro, il Responsabile è un soggetto neutrale di supporto al DdL: questo perché non possiede potere decisionale e di spesa (se non diversamente riportato nel contratto di nomina).

Il RSPP, quindi, ha il compito di coadiuvare in completa autonomia il Datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, viste le sue competenze tecniche e professionali specifiche.

Si ricorda quindi che l’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è del Datore di Lavoro, che è quindi considerata la persona responsabile in caso di inadempienze.

Ciononostante il RSPP può essere considerato responsabile di illeciti di tipo civile e penale, e, pertanto, può essere soggetto a sanzioni.

Per quanto riguarda la possibile responsabilità penale, in realtà, il D. Lgs 81/2008 non prevede specifiche sanzioni per il RSPP: secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione (Sez IV, 10 giugno 2009, n. 23929 e Sez IV, 11 Marzo 2013, n. 11492), infatti, il RSPP non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e opera quindi come consulente del Datore di Lavoro. Tuttavia, alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ridefinito questo concetto, riconoscendo nel RSPP la figura esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro e imputando a questa figura una corresponsabilità con il Datore di Lavoro, in caso di reati gravi, qualora operi con imperizia, negligenza o imprudenza (Sentenza del 20 Luglio 2018, n. 34311).

Per quanto riguarda la responsabilità civile, invece, la Responsabilità del RSPP si divide in:

Obbligatorietà della nomina RSPP

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria in tutte le unità produttive che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs 81/08, ovvero tutte le sedi lavorative in cui è presente almeno un lavoratore o un equiparato.

Secondo quanto stabilito dall’Articolo 16 del D. Lgs 81/08, la nomina del RSPP insieme alla redazione della valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto sia dal Datore di lavoro, sia da un lavoratore interno all’azienda sia da un professionista esterno; l’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del Datore di lavoro e riporta come la nomina del RSPP sia proprio uno di questi: non è assolutamente derogabile.

È vero che il Datore di lavoro può assumersi questo incarico, ma solo e soltanto se la sua azienda ricade in uno dei seguenti casi:

Oltre a rispondere ad uno dei requisiti di cui sopra, il DdL deve partecipare e superare un apposito corso di formazione, la cui durata dipende dal rischio della propria azienda:

Oltre a ciò, il DdL deve aggiornare la propria formazione ogni 5 anni frequentando un apposito corso di 6, 10 o 14 ore a seconda del rischio della sua azienda (rispettivamente basso, medio o alto).

Le sanzioni al Datore di lavoro con incarico di RSPP che non frequenta il corso di formazione obbligatorio vanno dall’arresto da 3 ad 8 mesi o l’ammenda da 3071 € a 7862 €.

Formazione ed aggiornamento

Per diventare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se non si è Datore di lavoro) è necessario possedere precisi requisiti, indicati D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. Nello specifico occorre frequentare un corso suddiviso in tre differenti moduli, che sono:

Modulo Durata (ore) Argomenti
Modulo A 28 Modulo di base
Modulo B 48 Rischi specifici suddivisi per settore
Modulo C 24 Rischi psicosociali, ergonomici ed organizzativi

Nell’eventualità il RSPP volesse svolgere le proprie funzioni in settori particolari (ad esempio quello ittico o delle cave o delle costruzioni), sono previste delle ore aggiuntive per il modulo B.

Tutto quanto riportato nella tabella sovrastante, però, viene meno nel caso in cui il futuro RSPP possegga una delle seguenti Lauree:

In questo caso vige l’obbligo di frequentare solo ed esclusivamente il modulo C.

Anche l’aggiornamento della formazione del RSPP non Datore di lavoro è obbligatorio attraverso corsi di 40 ore da svolgere nel quinquennio successivo all’ottenimento della qualifica e dal superamento del primo corso di formazione.

È sempre possibile nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno?

La risposta al quesito è no: esistono, infatti, dei settori particolari in cui il D. Lgs. 81/2008 obbliga il Datore di lavoro a nominare un RSPP interno all’azienda.

Queste realtà sono:

Possono essere nominati più RSPP in un’azienda?

Anche in questo la risposta è negativa. Infatti, ogni Datore di lavoro può nominare un solo RSPP, che chiaramente avrà il compito esclusivo di occuparsi della salute e della sicurezza dei lavoratori di quella determinata azienda. Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che:

Il RSPP ha, quindi, il compito di coordinarne le attività. Possono essere presenti in azienda anche più ASPP, figura che approfondiremo in un articolo separato.

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