La riunione periodica è un incontro formale, previsto dall’articolo 35 del D. Lgs 81/2008 che coinvolge le figure dell’organigramma aziendale della sicurezza.
Indice
- Chi indice la riunione periodica
- Chi partecipa alla riunione periodica
- Obbligatorietà di svolgimento
- Frequenza della riunione periodica
- Contenuti minimi
- Redazione del verbale
- Sanzioni
Chi indice la riunione periodica
Secondo l’articolo 35 del D. Lgs 81/2008, la riunione periodica viene indetta dal Datore di Lavoro.
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’art.17 del Testo Unico, il Datore di Lavoro ha solamente due obblighi non delegabili:
Per questo motivo il Datore di Lavoro, in accordo con l’iter previsto dall’articolo 16 del D. Lgs 81/2008, può delegare a terzi l’organizzazione e la sua partecipazione.
Chi partecipa alla riunione periodica
L’articolo 35 prevede la partecipazione alla riunione periodica delle figure che compongono l’organigramma aziendale della sicurezza:
- Datore di Lavoro (o un suo delegato);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico Competente;
- RLS (o RLST).
Non è dunque prevista la presenza di lavoratori, che possono segnalare qualsiasi eventualità tramite il proprio RLS.
Obbligatorietà di svolgimento
Secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del D. Lgs 81/2008, il Datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare annualmente la riunione periodica nelle aziende che contano più di 15 lavoratori.
Frequenza della riunione periodica
Il Testo Unico prevede che la riunione debba essere indetta almeno una volta l’anno.
È necessario prevedere, inoltre, ulteriori riunioni periodiche nei seguenti casi previsti dall’articolo 35, comma 4 del D. Lgs 81/2008:
- Eventuali significative variazioni di esposizione a rischi lavorativi;
- L’introduzione di nuove tecnologie che riflettono sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
- In caso di aumento dell’indice infortunistico e delle malattie professionali.
È inoltre facoltà del RLS (o del RLST) richiedere la convocazione di una riunione periodica qualora fosse ritenuto necessario.
Contenuti minimi
Durante lo svolgimento, vengono presi in esame tutti gli ambiti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, analizzando quanto messo in atto durante l’anno precedente e facendo il punto della situazione su quanto da implementare, dettando la priorità e le tempistiche di intervento.
L’articolo 35 del Testo Unico riporta i contenuti minimi di discussione della riunione periodica:
- Documento di Valutazione dei Rischi e valutazioni specifiche effettuate, riportando il loro risultato, le misure di prevenzione e protezione sono state attuate e quelle da attuare;
- L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, indicando eventuali criticità riscontrate;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
La riunione, inoltre, risulta essere un momento utile per la segnalazione, da parte del RLS, di eventuali problematiche ed azioni di miglioramento riportate dai lavoratori.
Redazione del Verbale
L’articolo 35 del D. Lgs 81/2008 prevede espressamente che debba essere redatto un verbale di quanto discusso durante la riunione periodica, che rimanga a disposizione per la consultazione.
In particolare, all’interno del verbale devono essere riportati:
- Ambiti di discussione emersi durante la riunione;
- Osservazioni emerse;
- Misure di miglioramento da attuare, la figura incaricata e le tempistiche di attuazione.
Sanzioni
In caso di inadempienza a quanto previsto dall’articolo 35 del D. Lgs 81/2008 sono previste sanzioni a carico del Datore di Lavoro, in particolare:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro in caso di mancata organizzazione o inadempienza del rispetto dei contenuti minimi trattati;
- Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro in caso di mancata organizzazione in seguito a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro in caso di mancata verbalizzazione.
Ecloga Italia S.p.A., tramite l’assunzione dell’incarico di RSPP, ti supporta nell’organizzazione e nella verbalizzazione della riunione periodica, in attuazione agli articoli 33 e 35 del D. Lgs 81/2008. Contattaci per ulteriori informazioni.