Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è uno strumento introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per digitalizzare e rendere più efficiente la tracciabilità dei rifiuti in Italia. Il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire da febbraio 2025.
Indice
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- RENTRI: il nuovo portale per la gestione dei rifiuti
- RENTRI: categorie soggette al nuovo obbligo
- Iscrizione al portale RENTRI
- RENTRI: quanto costa l’utilizzo del nuovo portale
- Gestione rifiuti con il portale RENTRI
- Nuovi modelli digitali
- Sanzioni
RENTRI: il nuovo portale per la gestione dei rifiuti
Il RENTRI è il portale ha lo scopo di digitalizzare progressivamente l’iter di gestione dei rifiuti, effettuato ad oggi tramite documenti cartacei, come i formulari di identificazione rifiuti (FIR) e i registri di carico e scarico.
Il RENTRI è stato istituito, nell’ambito della normativa ambientale, dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 59/2023.
RENTRI: categorie soggette al nuovo obbligo
Secondo il D.M. 59/2023, l’obbligo di iscrizione al RENTRI si applica alle seguenti categorie di aziende, che devono registrarsi al portale entro le date relative alla propria categoria di appartenenza:
- Entro il 13 febbraio 2025:
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
- Associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta
- Entro il 14 agosto 2025:
- Imprese con 11-50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi.
- Entro il 13 febbraio 2026:
- Piccole imprese (fino a 10 dipendenti) e altri produttori di rifiuti pericolosi
- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti
Sono quindi esonerati dall’obbligo di iscrizione al portale le seguenti categorie di imprese/enti:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi;
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Iscrizione al portale RENTRI
A partire dal 15 dicembre 2024, le aziende possono procedere all’iscrizione attraverso la piattaforma telematica gestita dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al seguente link.
L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione:
- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)
L’iscrizione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, deve essere effettuata, almeno per quanto riguarda il primo accesso, da un rappresentante con potere di firma che figura in visura camerale. Tale figura può poi abilitare altri soggetti che possono poi completare l’iscrizione e utilizzare il portale per le sue funzioni.
Il sito mette a disposizione manuali e videotutorial che forniscono istruzioni relative alle varie sezioni del portale.
RENTRI: quanto costa l’utilizzo del nuovo portale
L’iscrizione al RENTRI richiede un pagamento di un diritto di segreteria di importo pari a 10€ ed un contributo annuale che varia in relazione alla tipologia di Azienda iscritta. In particolare:
- Contributo iniziale di 100€ e contributo annuale di 60€ (a partire dal secondo anno di iscrizione) per le imprese/enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti;
- Contributo iniziale di 50€ e contributo annuale di 30€ (a partire dal secondo anno di iscrizione) per le imprese/enti produttori di rifiuti con numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
- Contributo iniziale di 15€ e contributo annuale di 10€ (a partire dal secondo anno di iscrizione) per tutte le altre categorie soggette all’obbligo.
Il versamento del contributo annuale deve essere effettuato in seguito all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno, tramite la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).
Gestione rifiuti con il portale RENTRI
Il portale RENTRI permette una gestione digitalizzata degli adempimenti previsti dal D. Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti pericoli, in particolare:
- Gestire digitalmente il registro di carico e scarico, assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione obbligatorie.
- Generare e gestire i formulari di identificazione di rifiuti (FIR), garantendo la vidimazione e la corretta compilazione.
- Inviare la copia del formulario controfirmata e datata dal destinatario (ex 4ª copia) agli operatori coinvolti nel trasporto.
- Scaricare la copia del formulario controfirmata e datata dal destinatario (ex 4ª copia).
- Trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico e nei FIR.
Nuovi modelli digitali
Con il D.M. 59/2023 vengono anche aggiornati i modelli della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti. A partire dal 13 febbraio 2025, infatti, sarà obbligatorio l’utilizzo dei nuovi modelli di registro di carico/scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Per le categorie per cui l’iscrizione al RENTRI diventerà obbligatoria dopo il 13 febbraio, l’utilizzo della nuova modulistica si applica a partire dalla data di iscrizione al portale. Si riportano di seguito le principali novità relative al nuovo modello di FIR e di registro di carico/scarico.
Formulari FIR
Il D.M. 59/2023 definisce il nuovo modello digitale di FIR che diventerà gradualmente obbligatorio entro il 13 febbraio 2026.
Dal 13 febbraio 2025 al 13 febbraio 2026, infatti, il modello potrà essere utilizzato anche in formato cartaceo, compilandolo sia manualmente che telematicamente, purché questo venga vidimato digitalmente sul portale RENTRI.
Il FIR cartaceo dovrà essere stampato in due copie, di cui una deve essere trattenuta dal produttore.
Una volta compilato dai vari soggetti che prendono parte alla gestione del rifiuto (trasportatori, intermediari, destinatario), deve essere trasmesso al produttore mediante:- Consegna a mano;
- PEC;
- Portale RENTRI
In seguito, a partire dal 13 febbraio 2026, sarà possibile utilizzare solamente FIR in formato digitale, compilandolo e vidimandolo direttamente sul portale RENTRI (o su eventuali sistemi degli operatori in grado di trasmettere i dati al portale RENTRI).
Il FIR dovrà poi essere compilato, sottoscritto (digitalmente o tramite il certificato rilasciato dal portale) e trasmesso tra i vari soggetti che prendono parte alla gestione del attraverso il portale RENTRI.Si sottolinea che, con l’entrata in vigore del nuovo modello, non vengono modificate le categorie soggette all’emissione dei FIR, le responsabilità relative alla corretta compilazione e l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti, in quanto sono ambiti stabiliti dal D. Lgs 152/2006 che è tutt’ora in vigore.
Registro di carico/scarico
Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore nuovi obblighi per la gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e non sarà quindi più consentito l’uso dei precedenti modelli definiti dal precedente D.M. 148/1998, anche se già vidimati dalla Camera di Commercio.
Gli operatori, fino all’iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare il nuovo modello cartaceo approvato con D.M. 59/2023, scaricabile dal portale RENTRI e vidimabile presso le Camere di Commercio.
Con l’iscrizione al RENTRI, il registro sarà gestito esclusivamente in formato digitale, vidimato digitalmente tramite un codice univoco. Gli operatori potranno utilizzare i propri gestionali o avvalersi dei servizi messi a disposizione dal RENTRI, annotando il primo movimento sul nuovo registro di carico e scarico seguendo la numerazione progressiva riportata sul precedente registro.
I registri cartacei preesistenti dovranno essere conservati dopo il passaggio al formato digitale, presso la sede di riferimento per un periodo minimo di tre anni dalla data dell’ultima registrazione, così come stabilito dall’articolo 190 del D. Lgs 152/2006.
Anche in questo caso, con la pubblicazione del nuovo modello non vengono modificate le disposizioni già sancite dal D. Lgs 152/2006 relative alle categorie soggette all’obbligo di dotazione registro, alle modalità e ai tempi di compilazione dello stesso.
Sanzioni
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
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