È stato recentemente pubblicato il nuovo protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile (smart working), che specifica e meglio definisce quanto già previsto dalla legge 81/2017 in materia di smartworking. Ricordiamo che il Protocollo ribadisce la necessità di uno specifico accordo tra datore di lavoro e lavoratore che regoli l’accesso al sistema di lavoro agile. Tale accordo dovrà risultare conforme ai contratti collettivi nazionali vigenti ed al Protocollo stesso.
L’eventuale rifiuto di adesione da parte del lavoratore all’accordo non potrà avere ripercussioni sul piano disciplinare. Oltre a disciplinare quanto riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro, l’accordo dovrà dettagliare una serie di informazioni quali la durata dell’accordo, l’alternanza dei periodi di lavoro in sede e periodi di lavoro da remoto, le modalità di prestazione dell’attività lavorativa da remoto, ecc.
Protocollo Smart Working: Strumenti di lavoro
Il protocollo, per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, indica come di norma la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile debba essere fornita dal datore di lavoro, salvo diversi accordi tra lavoratore e datore di lavoro stesso. Laddove si concordi per l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore e non forniti dall’azienda, si provvede a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare a tutela dei dati.
Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.
Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.
Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del d.lgs 81/08 e s.m.i. e deve essere utilizzata nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti la tutela dei dati.
Salute e sicurezza sul lavoro
Per quanto riguarda invece la salute e sicurezza sul lavoro, il protocollo sancisce come ai lavoratori agili si applichi la normativa di cui al d.lgs. 81/08. Il Protocollo prevede la responsabilità del datore di lavoro per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza, incluso l’obbligo di fornire adeguate informazioni riguardanti i rischi correlati allo svolgimento della prestazione in smart working tramite apposita informativa. Le informazioni devo essere fornite annualmente ai lavoratori.
E’ inoltre ritenuta fondamentale anche una adeguata formazione sul tema. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati. Per ulteriori informazioni è possibile visualizzare il documento sotto riportato.
Fonte: Protocollo PDF
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