Il 14 Marzo 2020 è stato firmato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Tale protocollo di sicurezza per i lavoratori integra il DPCM 11 marzo 2020 allo scopo di tutelare le aziende cui è consentito proseguire le attività lavorative. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.
Come indicato nel protocollo stesso, “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.”
Si rimanda al protocollo (scaricabile qui) per i dettagli; sono previste azioni specifiche per:
- Informazione
- Modalità di ingresso in azienda
- Modalità di accesso dei fornitori/visitatori esterni
- Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di protezione individuale
- Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack)
- Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smartworking, rimodulazione dei livelli produttivi
- Gestione degli orari di lavoro e gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti
- Riunioni, eventi interni e formazione
- Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente
Sottolineiamo alcuni passaggi:
- Riunioni (come ad esempio la riunione periodica ex art. 35 Dlgs 81/08): si possono organizzare in modalità videoconferenza;
- Formazione: è possibile procrastinarla solo in caso di aggiornamenti in presenza. La formazione ex novo del lavoratore ed eventuali aggiornamenti erogabili a distanza e/o in modalità e-learning, ove consentito, va comunque garantita;
- Sorveglianza sanitaria: non va interrotta; può anzi essere utile per intercettare ulteriori casi sospetti;
Si rimanda alla pagina riassuntiva delle notizie riguardanti l’attuale emergenza CORONAVIRUS Covid-19 per ulteriori approfondimenti.
Trackback/Pingback