Nei giorni successivi al 31 Ottobre 2022, data in cui il nuovo Governo si sarebbe dovuto riunire per valutare ed aggiornare le misure previste dal Protocollo Covid-19 del 30 Giugno 2022, non sono state emanate nuove disposizioni normative che regolano la gestione del rischio coronavirus nei luoghi di lavoro.
L’assenza di un nuovo provvedimento normativo e le varie interpretazioni hanno generato confusione sulla tematica, evidenziando la poca chiarezza sull’obbligo di continuare ad applicare il Protocollo 30 Giugno 2022, anche trascorso il 31 ottobre.
Cosa dice la norma
Secondo quanto riportato nella sezione 13 del Protocollo del 30 Giugno 2022, “le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.”
Nel testo di legge, quindi, si riferisce della necessità di aggiornare tali misure entro il 31 ottobre, ma non è espressamente sancita la scadenza dell’applicazione del Protocollo.
Per questo motivo, e considerando anche che il coronavirus è stato introdotto all’interno del D. Lgs 81/2008 tra gli agenti biologici a cui si è esposti in ambito lavorativo, è ragionevole pensare che le regole stilate a giugno siano ritenute ancora valide ed applicabili.
A questo proposito, però, in considerazione del termine dell’emergenza sanitaria e del mancato aggiornamento delle misure, si ritiene che il Datore di Lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, debba individuare e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione necessarie a limitare il contagio da Sars-COv2, come previsto dal D. Lgs 81/2008.
Per questo motivo, la scelta delle procedure da adottare è demandata direttamente al Datore di Lavoro: secondo questa interpretazione, la redazione del Protocollo non risulterebbe più obbligatoria, ma a discrezione del Datore di Lavoro stesso, che potrà utilizzare il Protocollo del 30 giugno 2022 come linea guida per la gestione completa ed esaustiva di questo rischio.
Il rientro al lavoro
Secondo quanto stabilito dalla Sezione 2 del Protocollo, il rientro al lavoro in seguito alla positività al virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare l’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che prevede l’obbligo di accertare l’avvenuta negativizzazione con un tampone, anche se trascorso il periodo massimo di isolamento.
Questa pratica, tuttavia, è stata messa in dubbio con la pubblicazione della Circolare n. 51961 del 31 Dicembre 2022, che esonera i cittadini dall’obbligo di effettuare un tampone, nel caso in cui non vengano sviluppati i sintomi o si risulti asintomatici da due giorni; non è chiaro se questa semplificazione sia applicabile anche in ambito lavorativo.
Al momento, non sono stati rilasciati provvedimenti normativi che chiariscono se l’effettuazione del tampone sia una condizione necessaria per poter essere riammessi al lavoro e, per questo motivo, non è chiaro se l’obbligo sia ancora in vigore, sebbene le aziende, cautelativamente, stanno portando avanti questa pratica.
A questo proposito, è necessario ricordare che la Sezione 1 del Protocollo riporta l’obbligo del Datore di Lavoro di informare i lavoratori sull’obbligo di rispettare tutte le disposizioni normative in materia, tra cui, di conseguenza, anche la nuova Circolare del 31 Dicembre 2022.
In definitiva:
- considerando che la Circolare raccomanda ai cittadini che terminano l’isolamento in assenza di tampone negativo di evitare situazioni di affollamento;
- considerando che secondo il Protocollo il lavoratore è tenuto ad informare il Datore di Lavoro (per il tramite del Medico Competente) della sua positività;
la condizione di tutela che possiamo consigliare è quella di prevedere il rientro del lavoratore solamente a seguito di tampone negativo nell’ottica di applicare, come previsto dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, tutte le misure volte a ridurre la possibilità di un eventuale contagio.
Quanto sopraindicato è subordinato all’attuale situazione normativa: nel caso in cui dovessero essere emanati nuovi provvedimenti normativi, provvederemo a segnalarvi gli eventuali sviluppi ed indicarvi gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Utilizzo nelle mascherine nelle strutture sanitarie
Con la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Aprile 2023, sono stati chiariti gli obblighi relativi all’utilizzo delle mascherine in ambito sanitario, per la protezione al contagio da Sars-Cov-2, che saranno applicati fino a fine del 2023.
L’ordinanza infatti sancisce che l’utilizzo di mascherine tipo FFP2 o FFP3 senza valvola è obbligatoria per tutti i lavoratori, gli utenti e i visitatori che accedono ai reparti identificati dalla Direzione Sanitaria in cui sono ospitati fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.
In tutti gli altri reparti e negli ambulatori, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine è a discrezione della Direzione Sanitaria.
L’obbligo non si applica in nessun caso alle seguenti categorie di persone:
- Bambini con età inferiore a 6 anni;
- Persone il cui stato di salute è incompatibile con l’utilizzo della mascherina.
Infine, nei locali accessori alle prestazioni sanitarie (sale di attesa, locali accessori, mensa, uffici ecc.) in cui non sono presenti degenti, invece, non è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.