Negli asili nido, la sicurezza sul lavoro non è da considerarsi solamente una questione normativa, ma soprattutto una responsabilità verso i più piccoli e vulnerabili.
Per questo motivo, la normativa in materia di prevenzione incendi, si è evoluta prevedendo una regola tecnica verticale per questo tipo di realtà che introduce misure specifiche volte a garantire un corretto sistema di prevenzione incendi all’interno degli asili nido. Tali misure specifiche, elencate in modo rappresentativo e assolutamente non esaustivo, sono da associare a quelle generali già previste dal Codice di Prevenzione Incendi, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, Testo aggiornato e coordinato con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020, cui si rimanda per ogni approfondimento.
Articolo aggiornato il 25/03/2025, integrando il nuovo materiale rilasciato da INAIL sulla Regola Tecnica Verticale per gli Asili Nido, la RTV V.9.
Indice
- La nuova Regola Tecnica Verticale per gli Asili Nido
- Normativa Antincendio Asili Nido: Il “doppio binario” normativo
- Progettazione antincendio per gli asili nido
- Le principali misure da adottare previste dalla RTV
- Piano di Emergenza secondo la nuova RTV
- Esempio pratico: un asilo nido progettato con il Codice
- Scadenze e obblighi
La nuova Regola Tecnica Verticale per gli Asili Nido
Il 29 aprile 2020 sono entrate in vigore le nuove Regole Tecniche Verticali (RTV) per la prevenzione incendi negli asili nido con più di 30 occupanti, introdotte con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020.
Le nuove RTV si possono applicare agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30 (Attività 67.3.B del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, Regolamento di Prevenzione Incendi), che hanno come utenti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, alternativamente alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi già esistenti di cui al Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014.
In sostanza, con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2020 si è, da una parte, inserito nel Codice di Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015) la nuova RTV per gli asili nidi con più di 30 occupanti, prima non contemplati nel Codice di Prevenzione Incendi del 2015, e, dall’altra, sono comunque rimaste valide le norme preesistenti elencate nel Decreto Ministeriale del 16 luglio 2014, come alternativa già in essere, e che, giova sottolinearlo, fornisce indicazioni non solo per gli asili nido che superano i 30 occupanti, ma anche per gli asili nido con meno di trenta persone presenti.
Normativa Antincendio Asili Nido: Il “doppio binario” normativo
La prevenzione incendi negli asili nido con oltre 30 occupanti si colloca attualmente in un regime transitorio in cui coesistono due approcci normativi alternativi:
- Il D.M. 16 luglio 2014, che rappresenta la regola tecnica tradizionale di tipo prescrittivo.
- Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), integrato dalla Regola Tecnica Verticale V.9 (D.M. 6 aprile 2020), che propone un approccio prestazionale.
Il progettista ha quindi la facoltà di scegliere tra le due soluzioni, ma una volta effettuata la scelta, dovrà seguire integralmente l’iter normativo di riferimento. Questa possibilità, nota come “doppio binario”, verrà meno quando tutte le regole tecniche tradizionali saranno abrogate.
Progettazione antincendio per gli asili nido
Ai fini della valutazione del rischio e della progettazione antincendio, il nuovo provvedimento classifica gli asili assoggettati (Attività 67.3.B) in relazione alla quota dei piani (numero di piano rispetto al suolo) e in funzione della destinazione d’uso dei locali (locali destinati alla presenza di bambini, uffici, servizi etc.). La compartimentazione antincendio e la reazione e resistenza al fuoco dei materiali dovranno tener conto di tali classificazioni.
La valutazione del rischio di incendio deve, inoltre, considerare la vulnerabilità e le capacità motorie degli occupanti, che possano limitare o impedire il raggiungimento autonomo di un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (ad es. in culla, nei lettini, etc.), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.
Le principali misure da adottare previste dalla RTV
La Regola Tecnica Verticale V.9 si applica agli asili nido con più di 30 occupanti e introduce indicazioni specifiche su vari aspetti della progettazione antincendio. Di seguito elenchiamo in forma semplificata le principali misure:
- Materiali sicuri: nelle aree dove sono presenti i bambini (dette aree TA), devono essere usati solo materiali che non favoriscono la propagazione del fuoco. I giochi e gli oggetti personali dei bambini non sono soggetti a questa regola;
- Strutture resistenti al fuoco: le pareti e i soffitti devono avere una resistenza minima al fuoco, variabile in base all’altezza dell’edificio, per impedire che l’incendio si diffonda velocemente;
- Spazi ben separati: le diverse zone dell’asilo (come sale giochi, uffici, cucina, depositi) devono essere ben compartimentate, cioè separate tra loro con barriere che rallentino la propagazione di fumo e fuoco (es. con porte REI, pareti resistenti al fuoco);
- Vie di uscita sicure e segnalate: i percorsi per uscire in caso di emergenza devono essere brevi, con corridoi ciechi di lunghezza massima pari a 20 m, semplici e ben segnalati anche a pavimento, così da facilitare l’evacuazione anche in situazioni di scarsa visibilità;
- Presenza di estintori e impianti idrici: l’asilo deve essere dotato di adeguati mezzi per estinguere gli incendi, come estintori (preferibilmente ad acqua) e impianti antincendio proporzionati alla grandezza e al numero di persone presenti.
- Sistemi di allarme: deve essere presente un impianto di rivelazione fumo/incendio in grado di segnalare tempestivamente un pericolo. Non è obbligatorio il sistema di evacuazione con messaggi vocali (EVAC).
Piano di Emergenza secondo la nuova RTV
Viene prescritto, altresì, che nel piano di emergenza dell’asilo si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini, e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica.
Tutto il personale deve essere formato in materia di sicurezza antincendio. Di questi, un numero non inferiore a 4, fino a 50 occupanti, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato previo accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.
In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso del certificato di idoneità tecnica deve essere frutto di specifica valutazione del Responsabile dell’attività.
Le prove di evacuazione e di gestione dell’emergenza non possono essere inferiori a 3 annue, e la prima prova deve farsi entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo.
Esempio pratico: un asilo nido progettato con il Codice
INAIL ha rilasciato un documento dedicato che include un caso studio di progettazione di un asilo nido di nuova costruzione con oltre 30 occupanti. La progettazione viene affrontata sia con la normativa tradizionale sia con la RTV V.9.
Scadenze e obblighi
Si ricorda che il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido esistenti è fissato al 31 dicembre 2024.