Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2021 del Comunicato 21A06281, è diventato operativo il Sistema di Registrazione sulle Sorgenti di Radiazioni Ionizzanti e sui Rifiuti Radioattivi, ovvero il portale telematico STRIMS.
Obbligo di registrazione sul portale STRIMS
Il portale STRIMS, creato dall’ Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, permette l’adempimento agli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 241 del D.Lgs 101/2020, in materia di apparecchiature sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi.
L’obiettivo della piattaforma STRIMS, è quello di creare un archivio nazionale delle sorgenti radiogene sul territorio come previsto dal D.Lgs 101/2020, con lo scopo di censire tutte le apparecchiature presenti sul territorio e favorirne il loro corretto smaltimento una volta dismesse, evitando così possibili problematiche ambientali.
il Decreto prevede, entro il 21 Gennaio 2022, l’obbligo di registrazione e di comunicazione sul portale STRIMS per le seguenti categorie:
- I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti
- I soggetti che gestiscono le operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi.
A questi soggetti viene richiesto di comunicare sul portale le informazioni relative a ciascuna operazione commerciale effettuata, relativamente alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
È richiesto, inoltre, che i soggetti che già detengono una delle seguenti categorie di sorgente radiogena debbano trasmettere gli inventari iniziali di quanto detenuto:
- sorgenti radioattive
- macchine radiogene
- sorgenti ad alta attività
- rifiuti radioattivi
- materie nucleari
Le attività di registrazione e comunicazione dovranno essere effettuate esclusivamente dal Datore di Lavoro, che non potrà delegare a terzi l’intestazione di quanto dichiarato sul portale.
L’obbligo di registrazione delle informazioni sul portale STRIMS, ad oggi, non si sostituisce all’iter di notifica di pratica radiologica sancita dall’art. 46 del D. Lgs 101/2020 (ex “Comunicazione Preventiva, prevista dall’art. 22 dell D.Lgs 230/1995) che comporta una comunicazione preventiva agli enti competenti (Vigili del Fuoco, Servizio Sanitario Nazionale, ATS/ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro) dell’installazione di un’apparecchiatura radiologica.
Modalità operative portale STRIMS
Al seguente link è disponibile la procedura operativa in cui viene riportato l’iter da seguire per una corretta registrazione e comunicazione sul portale.
Esenzioni
Secondo quanto dichiarato dall’ISIN, le strutture sanitarie pubbliche o private, studi odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione sul portale STRIMS, previsti dal D.Lgs 101/20.
Questa esenzione è valida fino alla data di svolgimento della prima Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si sarebbe dovuta concludere entro 18 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, ma, a causa della pandemia, è stata prorogata a data da destinarsi. E’ stato quindi fissato il termine di registrazione e comunicazione al portale STRIMS per le suddette categorie, al 31 marzo 2023.
Buongiorno, sono titolare di uno studio dentistico ho un apparecchio radiografico per valutazioni mediche, il mio apparecchio non comporta la produzione di neuroni e/o rifiuti radioattivi, tengo un registro dove vengono annotate tutte le volte che l’apparecchio viene utilizzato specificando data, sesso, fascia d’età, tipo di esame e durata dell’esposizione . Vorrei sapere se sono comunque obbligato a registrarmi sulla piattaforma STRIMS?
Buongiorno,
allo stato attuale ci risulta in corso un dibattito sull’obbligo di registrazione della Vs categoria, che in via ufficiale ha chiesto a chi di dovere (vedasi link https://www.aio.it/html/uploads/2023/02/Protocollo-0014_2022_-Lettera-ISIN2-5.pdf). Stando alle attuali disposizioni, se nulla cambia, la data di riferimento per la registrazione rimane il 31/03/2023. Vi invitiamo comunque a prendere contatto con la Vs associazione di categoria che sarà senz’altro aggiornata sul tema.
Buona giornata.
Salve! Come ovviare per commercianti di apparecchiature di radiazioni ionizzanti artificiali non iscritti al portale Strim a tutt’oggi. Vi è una strada alternativa? Grazie
Buongiorno,
non ci sono alternative: chi immette sul mercato apparecchiature di questa tipologia deve iscriversi al portale Strims.
Buona giornata.
salve, un odontoiatra con un studio mono professionale e con solo apparecchio RX endoorale deve sriversi alla piattaforma Strims?grazie della risposta
Buongiorno,
si, anche se l’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) nutre dubbi sull’obbligatorietà, ma ad oggi non risultano esclusioni riconosciute per la categoria.
Al seguente link trova un tutorial dell’AIO che spiega come fare: https://www.aio.it/tag/piattaforma-strims/
Le ricordiamo che la scadenza era fissata al 31/03.
Buona giornata.