Le persone con esigenze speciali, disabilità motorie, sensoriali o cognitive, nonché quelle con limitazioni temporanee, presentano difficoltà pratiche durante le operazioni di evacuazione e di gestione delle emergenze.
La normativa antincendio (D.M. 2 Settembre 2021 e D.M. 3 Settembre 2021), in concerto con quanto sancito dal D. Lgs 81/2008, prevede l’introduzione di specifiche misure di prevenzione e protezione volte alla garanzia di una corretta gestione delle emergenze nei confronti di questa categoria di lavoratori.
Indice
- Persone con esigenze speciali: normativa
- Identificazione delle persone con esigenze speciali
- Misure di assistenza e soccorso di persone con esigenze speciali
- Piano di emergenza
- Prove di evacuazione
Persone con esigenze speciali: normativa
L’articolo 43 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare misure organizzative adeguate a garantire l’evacuazione sicura di qualsiasi lavoratore presente nel luogo di lavoro, tra cui quindi le persone con esigenze speciali.
Tale obbligo deve tener conto delle esigenze specifiche, che devono essere individuate durante la valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il RSPP, così come sancito dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008.
Il paragrafo 3 dell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021 1 prevede che il Datore di Lavoro deve tenere conto delle necessità particolari delle persone con esigenze speciali nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
Tale obbligo si applica sia nei confronti dei lavoratori presenti, che nei confronti degli eventuali ospiti del luogo di lavoro.
Identificazione delle persone con esigenze speciali
Le persone con esigenze speciali includono lavoratori con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, nonché individui con limitazioni temporanee dovute a infortuni o a condizioni mediche particolari.
L’identificazione di queste persone deve avvenire in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel rispetto della privacy, e deve prevedere il coinvolgimento diretto delle persone stesse per individuare le soluzioni più appropriate da adottare nel piano di emergenza aziendale.
Misure di assistenza e soccorso di persone con esigenze speciali
Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza durante l’evacuazione delle persone con esigenze speciali.
In particolare, è previsto che vengano designati lavoratori formati come assistenti all’evacuazione del personal con esigenze speciali, i quali avranno il compito di supportare le persone con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive durante le operazioni di evacuazione.
Tale misura si inserisce all’interno di un approccio più ampio, sancito dall’articolo 63 del D. Lgs 81/2008, che riguarda la predisposizione di percorsi accessibili: i luoghi di lavoro e le vie di esodo devono essere progettati tenendo conto delle necessità delle persone con disabilità e le specifiche caratteristiche strutturali, come porte, scale, ascensori e posti di lavoro, devono rispondere a requisiti di accessibilità. Quest’obbligo non si applica a tutti i luoghi di lavoro utilizzati precedentemente al 1° gennaio 1993.
Un’altra misura prevista riguarda l’adozione di dispositivi di evacuazione, come sedie di evacuazione (Evac – Chair), che consentano di trasportare in sicurezza le persone con disabilità motorie.
Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto ad installare sistemi di allarme inclusivi, che comprendano dispositivi visivi, sonori e tattili, tutti conformi alla norma UNI EN 54.
Questo garantisce che tutti, compresi coloro che possono avere difficoltà uditive o visive, ricevano l’avviso in caso di emergenza.
Una misura particolarmente rilevante per le persone con disabilità cognitive o per chi potrebbe vivere un’alta dose di ansia in situazioni di emergenza è la previsione di spazi calmi, ovvero ambienti dedicati in cui la persona con esigenza speciale può stazionare durante l’evacuazione per un lungo periodo, facilitando l’assistenza da parte del personale incaricato.
Piano di Emergenza
Il Piano di Emergenza aziendale, come previsto dal paragrafo 2.2 dell’Allegato II del D.M. 2 settembre 2021 e dall’articolo 43 del D. Lgs 81/2008, deve includere specifiche procedure per l’evacuazione delle persone con esigenze speciali.
Il Piano di Emergenza deve inoltre prevedere le Planimetrie di Emergenza, che devono essere consultabili dalle eventuali persone con esigenze speciali e devono riportare la segnalazione di eventuali presidi ad esse dedicati (Evac – Chair, spazi calmi, ecc…).
Il piano deve essere aggiornato periodicamente e condiviso con tutti i lavoratori.
Si ricorda che l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza, si applica alle seguenti casistiche:
- Luoghi di lavoro in cui sono presenti più di 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (CPI).
Prove di evacuazione
Le prove di evacuazione, obbligatorie ai sensi del D.M. 2 Settembre 2021 per le categorie soggette alla redazione del Piano di Emergenza, sono essenziali per verificare l’efficacia delle misure di gestione delle emergenze messe in atto nei confronti dele persone con esigenze speciali.
Le prove devono essere pianificate con cadenza almeno annuale (ad eccezione delle realtà per cui la frequenza delle esercitazioni è maggiore) e devono prevedere scenari realistici che tengano conto delle diverse situazioni di rischio.
L’esito delle prove deve essere formalizzato attraverso la redazione di un apposito verbale.