A partire dal 1 Ottobre 2024, entra in vigore l’obbligo di dotazione della Patente a crediti per la sicurezza, detta anche Patente a punti cantieri o Patente Cantieri, per le aziende che operano in ambito cantieristico. Tale obbligo modificherà la gestione di numerosi adempimenti previsti dal D. Lgs 81/08.

Indice

La normativa

L’adempimento della Patente Cantieri diventa obbligatorio in seguito alla pubblicazione della Legge 29 Aprile 2024, n. 56, che converte in legge il precedente Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), emanato dal Governo in seguito all’incidente del cantiere Esselunga di Firenze, avvenuto nel febbraio 2024, in cui hanno perso la vita cinque operai in seguito al crollo di una trave strutturale.

Tale adempimento si inserisce nell’ambito di quanto già sancito dal comma 1-bis dell’articolo 27 del D. Lgs 81/08, che già prevedeva l’adozione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi appartenenti all’ambito cantieristico, con lo scopo di verificarne continuamente l’idoneità, attraverso un sistema di decurtazione punti in seguito all’accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Patente Cantieri: categorie soggette e categorie esentate

La Patente Cantieri è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Art.89, c.1, lett. a, D. Lgs 81/08) indipendentemente dal tipo di attività svolta. Questo include lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione e altre attività di ingegneria civile elencate nell’Allegato X. Sono esclusi dall’obbligo:

  1. Chi effettua solo fornitura di materiale;
  2. Chi presta attività intellettuale;
  3. Le imprese in possesso di una certificazione SOA, di classe pari o superiore alla III;

Come ottenere la Patente a Crediti (Patente Cantieri) (Aggiornato Ottobre 2024)

E’ ufficialmente online il portale dedicato alla richiesta della Patente a Crediti (Patente Cantieri). Tramite il portale è possibile procedere alla richiesta della patente.

Sottolineiamo che questo procedimento non rilascia direttamente la patente: il documento che viene prodotto è solamente una ricevuta della avvenuta presentazione dell’istanza. La patente vera e propria, stando a quanto riportato, sarà visualizzabile a partire dal 1/11 accedendo al servizio dedicato nel portale dei servizi INL. Qui riportiamo il video che spiega il procedimento da seguire per la presentazione dell’istanza per le aziende italiane.

Fino al 31 Ottobre, per essere in regola, è necessario presentare, utilizzando il modello allegato (clicca qui),una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L’invio della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale sopra indicato.

Per ottenere la patente sono necessari i seguenti documenti (si fa presente che i suddetti documenti, escluso il nuovo DURF, sono già necessari per accedere ai cantieri):

  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs 81/08;
  • c) possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva in corso di validità);
  • d) possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente);
  • e) possesso del DURF (certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente);
  • f) avvenuta designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente).

Il D.M. 18.09.24 introduce inoltre l’obbligo per il Datore di Lavoro di informare entro 5 giorni gli RLS Aziendali o il RLST dalla richiesta di rilascio della patente a punti.

Quali informazioni contiene la patente a punti?

La patente a punti contiene al suo interno una serie di informazioni, che identificano:

    1. Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
    2. Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
    3. Data di rilascio e numero della patente;
    4. Punteggio attribuito al momento del rilascio;
    5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
    6. Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D. Lgs n. 81/08;
    7. Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D. Lgs n. 81/08.

Il Sistema a Punti

La Patente Cantieri viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, soggetti a decurtazione in caso di violazioni delle norme di sicurezza. Le violazioni sono classificate in 29 fattispecie, con decurtazioni variabili a seconda della gravità. Di seguito, tutte le violazioni e le relative decurtazioni:

Inosservanza Punti decurtati
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
Omessi formazione e addestramento 2
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Omessa valutazione del rischio di annegamento
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla çegge 23 aprile 2002, n. 73
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle D. Lgs 81/2008 10
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni 20

Si ricorda inoltre che, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la decurtazione dei punti è accessoria alle sanzioni già previste dal D. Lgs 81/08 e dalle normative ad esso correlate.

Qual è il numero minimo di crediti per lavorare in cantiere?

Il numero minimo di crediti, o punti, che deve essere presente sulla patente a punti per accedere al cantiere è pari a 15 punti.

Sanzioni per la Mancanza di Crediti e Sospensione

L’attività in cantieri da parte di imprese o lavoratori autonomi privi della patente, o con un punteggio inferiore ai 15 crediti, comporta ulteriori sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori (con un importo minimo di 6000€) e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

Inoltre, in caso di infortunio mortale o che causa l’inabilità permanente del lavoratore (superiore al 15%), di gravi violazioni normative di completa perdita dei punti, l’Ispettorato del Lavoro avrà il potere di sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.

La patente può essere sospesa anche nel caso in cui, a seguito di controlli e indagini, si rilevino false autocertificazioni o dati non veritieri forniti da parte del Titolare.

In caso di seconda sospensione, o di gravi incidenti, la patente può essere revocata.

Recupero dei Punti

Le imprese e i lavoratori autonomi possono recuperare fino a 15 punti frequentando corsi di formazione in materia di sicurezza, che consentono il recupero di cinque crediti alla volta. I crediti riacquistati non possono superare il totale di 15.

Qualora dovessero trascorrere due anni in cui non vengono accertate violazioni, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti.

L’adozione di modelli di organizzazione e gestione conformi D. Lgs 231/2001 consente di ottenere un incremento di cinque crediti.

Fino al 01/01/2025 non sarà possibile procedere alla richiesta di recupero punti o di punti aggiuntivi.

Obblighi dei Committenti

Con l’introduzione della Patente Cantieri, la Legge 56/2024 modifica anche gli obblighi del committente in materia cantieristica. Questo, infatti, durante la fase di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, richiedere dichiarazioni relative all’organico medio annuo e controllare la presenza della patente cantieri o della certificazione SOA.

In caso di mancata verifica della presenza della patente a crediti o della certificazione SOA, il committente è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92€ a euro 2.562,91€.

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