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Obblighi e Responsabilità Datore di Lavoro in ambito Sicurezza

Obblighi e Responsabilità Datore di Lavoro in ambito Sicurezza

Gli obblighi e le responsabilità del Datore di Lavoro, in ambito di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono definiti all’interno dell’ art.17 e 18 del D. Lgs 81/08, anche definito Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che definisce gli adempimenti normativi ai quali deve sottostare il Datore di lavoro.

Indice dei contenuti

Definizione di Datore di Lavoro

Il Datore di lavoro, all’interno del D. Lgs. 81/2008, è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. nelle pubbliche amministrazioni invece è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure il funzionario che pur non avendo qualifica dirigenziale ha autonomia gestionale dell’apparato che dirige” (INAIL).

Quindi il Datore di lavoro è alla sommità della piramide delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in quanto, avendo poteri decisionali e di spesa, è responsabile della propria azienda.
Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, la figura del DdL è ricoperta dal dirigente che ha poteri gestionali ed autonomia nelle scelte da prendere.

Quadro normativo di riferimento

Seppur in fase introduttiva abbiamo indicato che la normativa di riferimento è il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è possibile ottenere un quadro completo degli obblighi e delle responsabilità solamente riferendosi anche a quanto previsto dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale, che prevedono l’obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d’impresa nei confronti dei propri lavoratori.

Possiamo citare sia l’art. 41 della Costituzione che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, sia l’art. 2087 del Codice Civile, ovvero la Tutela delle condizioni di lavoro, il quale riporta che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La sicurezza sui luoghi di lavoro viene così definita un obbligo e una responsabilità del Datore di Lavoro di carattere generale di tutela nei confronti dei lavoratori.

Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro

Secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è soggetto a due obblighi non delegabili. L’articolo 17, infatti, prevede i seguenti adempimenti:

Obblighi delegabili del Datore di Lavoro

L’articolo 18 del D. Lgs 81/08, invece, elenca tutti gli altri obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti per il Datore di Lavoro:

Per tali obblighi, la normativa prevede la possibilità di una delega di funzioni (di cui all’articolo 16 del D. Lgs 81/08), che permette il trasferimento dei suddetti obblighi normativi ad un’altra figura dell’organigramma aziendale. Per essere ritenuta valida, la delega di funzioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

Si ricorda che la delega non esclude comunque a suo carico l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Decreto Legislativo 81/08.

Responsabilità Civile del Datore di Lavoro

Gli obblighi del Datore di Lavoro prevista dal D. Lgs 81/2008 collimano con quanto sancito dall’art. 40 del Codice Penale che, al comma 2, prevede che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 

Il Datore di Lavoro, inoltre,  può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza ad un lavoratore infortunato: l’art. 2043 del Codice Civile, infatti, riporta che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del già citato art. 2087 del Codice Civile emerge la responsabilità civile dell’imprenditore.

Anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può invocare la responsabilità del Datore di Lavoro nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto assicurato all’Istituto. Infatti, in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga le prestazioni economiche previste dalla legge ma in seguito può esercitare verso l’imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto “diritto di regresso”: in questo caso l’imprenditore dovrà risarcire l’INAIL per le somme da essa pagate a titolo d’indennità all’infortunato (oltre alle spese istruttorie).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la responsabilità generale del Datore di Lavoro, di tipo sia penale che civile, è stata messa in maggior rilievo.

Misure Generali di Tutela

L’articolo 15 del D. Lgs 81/08 indica le misure generali di tutela che il Datore di Lavoro deve adottare al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Tali misure garantiscono l’attuazione degli obblighi delegabili e non delegabili del Datore di Lavoro. Si riportano di seguito le misure di cui all’articolo 15:

Documenti che il Datore di Lavoro deve redigere

Come abbiamo scritto in precedenza, il Datore di lavoro ha diversi obblighi ai quali deve ottemperare che, nella maggior parte dei casi, si traducono in documentazione che va predisposta, direttamente o tramite l’ausilio di professionisti esterni.

Di seguito elencheremo, al netto di casi particolari che vanno esaminati puntualmente, i documenti obbligatori per la maggior parte delle realtà lavorative:

Ribadiamo che l’elenco di cui sopra è da considerarsi come esemplificativo e non esaustivo, proprio per la diversità delle realtà lavorative che possono avere delle cogenze normative specifiche che vanno esaminate caso per caso.

Gli organi di vigilanza

Proprio per quanto riportato nei paragrafi precedenti, è lecito che ci siano degli organi esterni che siano adibiti al controllo di tutte le realtà lavorative. Questi enti di vigilanza sono:

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

L’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 contiene al suo interno, oltre agli obblighi del Datore di Lavoro, anche tutte le sanzioni (amministrative e penali) alle quali va incontro il Datore di Lavoro qualora non ottemperi alle cogenze normative che abbiamo esplicato nei paragrafi precedenti. Le sanzioni principali, riguardano il mancato adempimento ai due obblighi non delegabili del Datore di Lavoro:

Infine, per le inadempienze inerenti gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento delle figure del SPP e dei lavoratori, il Datore di Lavoro è sanzionato o con l’arresto dai 2 ai 4 mesi o con una sanzione dai 61€ ai 6388€.

Conclusioni

I vari obblighi Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

È quindi sul Datore di Lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08.

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