I DPI (Dispositivi di Protezione individuale) sono strumenti indispensabili progettati per proteggere  da specifici rischi legati alla propria attività lavorativa.

Tuttavia, l’efficacia dei DPI non dipende solo dalla loro qualità o conformità alle normative, ma anche dalla corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte di datori di lavoro e lavoratori.

Indice

Cosa è un DPI?

Per DPI – Dispositivo di Protezione Individuale – si intende, secondo la definizione fornita dall’articolo 74, comma 1 del D. Lgs 81/2008,  “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”.

Quando è necessario un DPI?

I Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano le misure di sicurezza estreme e, secondo quanto stabilito dall’articolo 75 del D. Lgs 81/2008, devono essere impiegati quando tutte le altre misure organizzative e gestionali, hanno fallito o sono di impossibile attuazione.

La dotazione dei lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del Datore di Lavoro rimarcato dal D. Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, lettera d), che deve: “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.

L’uso dei DPI è previsto dalle norme per la sicurezza del lavoratore e devono quindi essere impiegati quando non vi sono sufficienti misure tecniche di prevenzione e i rischi non possono essere evitati.
La scelta di questi dispositivi deve tenere conto di una serie di criteri, valutati nel corso della stesura del documento di valutazione dei rischi indicati all’art. 79. Ecco quali sono gli obblighi del lavoratore nei confronti dei Dispositivi di protezione individuale.

L’articolo 15 sancisce che gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compreso l’acquisto dei DPI, non debba generare oneri per i lavoratori.

Normativa in materia di DPI

L’utilizzo dei DPI è regolato dal Capo II del Titolo III del D. Lgs 81/2008.

L’articolo 76,  “Requisiti dei DPI” stabilisce che i DPI devono essere conformi a quanto previsto dalle direttive europee (Reg. CE 2016/425): devono quindi essere marcati CE, devono riportare i dati del produttore, del modello e della taglia, i simboli dei rischi da cui proteggono con il corrispettivo grado di protezione e le normative EN specifiche di riferimento.

La normativa, infatti prevede che i DPI debbano essere adeguati ai rischi ai quali i lavoratori sono esposti. I DPI infatti devono essere scelti in seguito al processo di identificazione e valutazione del rischio, in accordo con le misure di tutela previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008.

Una volta individuati i dispositivi che devono essere forniti al lavoratore, è necessario individuare le caratteristiche tecniche dei vari DPI: queste vengono stabilite da norme tecniche internazionali, che definiscono le specifiche di ogni dispositivo, come la tipologia di rischio e il grado di protezione.

I DPI, inoltre, non devono comportare rischi maggiori, devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze ergonomiche del lavoratore e della sua salute e devono anche poter essere adattati all’individuo in base alle sue esigenze.

Per poterli utilizzare correttamente è necessario che al lavoratore sia permesso di avere una adeguata conoscenza ed uso dei DPI, che sono diversi a seconda della categoria a cui si rivolgono e possono riguardare vari settori tra cui edilizia, elettricità, falegnameria, ristorazione e molto altro.

Classificazione dei DPI

Il D. Lgs 475/1992, in accordo con quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/425, riporta una classificazione dei DPI dividendoli in tre categorie differenti in base al grado di rischio:

  • DPI di Categoria I: La categoria comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    a) Lesioni meccaniche superficiali;
    b) Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    c) Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    d) Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    e) Condizioni atmosferiche di natura non estrema.
  • DPI di Categoria III: comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili a causa di:
    a) Sostanze e miscele pericolose per la salute;
    b) Atmosfere con carenza di ossigeno;
    c) Agenti biologici nocivi;
    d) Radiazioni ionizzanti;
    e) Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    f) Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    g) Cadute dall’alto;
    h) Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    i) Annegamento;
    j) Tagli da seghe a catena portatili;
    k) Getti ad alta pressione;
    l) Ferite da proiettile o da coltello;
    m) Rumore nocivo.
  • La categoria II, che può essere definita residuale, comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

L’articolo, comma 5 prevede l’obbligo di addestramento del personale all’utilizzo dei DPI di III Categoria e dei DPI di protezione dell’udito.

Obblighi del lavoratore in materia di DPI

Se il Datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI per proteggerli da ogni rischio nei settori in cui occorrono, anche i lavoratori non sono da meno e anche loro hanno dei doveri verso le attrezzature fornite. Gli obblighi del lavoratore riguardo i Dispositivi di protezione individuale sono i seguenti:

Frequentare, quando è necessario, il corso di formazione o addestramento relativo all’utilizzo di determinati, ad esempio DPI di III Categoria;
• Usare i DPI messi a loro disposizione nella maniera corretta e secondo le istruzioni e le procedure ricevute;
• Aver cura di mantenere i dispositivi puliti e in buone condizioni;
Non effettuare alcuna modifica agli strumenti di propria iniziativa, in quanto non li renderebbe conformi alle norme oppure adeguati alla protezione dei rischi per cui sono stati realizzati;
Comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro in caso i DPI siano scaduti, presentino eventuali difetti o problematiche che ne impediscono il corretto utilizzo;
Osservare le procedure comunicate dal Datore di Lavoro per effettuare la riconsegna;
• Si evidenzia anche eventuali sanzioni per mancato uso dei DPI;

L’osservanza dell’obbligo sull’uso dei DPI non deve essere presa mai alla leggera e, qualora, un lavoratore non ottemperi alle disposizioni aziendali sulla sicurezza può incorrere in sanzioni.

Nel D. Lgs. 81/08 questi principi sono esposti con molta chiarezza, come è ben chiaro che una volta stabilite le regole dal Datore di Lavoro e aver dato tutto ciò che serve al lavoratore per l’uso del DPI questi ha piena responsabilità per eventuali azioni od omissioni.

Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, deve programmare l’effettuazione di interventi di lavaggio, manutenzione e sostituzione dei dispositivi consegnati. Le modalità e le tempistiche di adempimento vengono descritte dal fabbricante all’interno dalla documentazione a corredo di ogni DPI. Le operazioni di mantenimento solitamente prevedono lo svolgimento delle seguenti operazioni:

  • Lavaggio: detersione e disinfezione degli indumenti da lavoro DPI;
  • Finissaggio: essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto;
  • Verifica delle caratteristiche tecniche: può essere di due tipi; strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI;
  • Manutenzione e ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI: effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante;
  • scarto dell’indumento DPI: effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;
  • A fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore: una corretta modalità di confezionamento e l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ri-contaminazione.

Si ricorda che il Datore di Lavoro è l’unico responsabile del mantenimento delle adeguate condizioni dei DPI: l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del D: Lgs 81/2008, può essere delegato a soggetti terzi, istruendo correttamente e vigilando sull’operato del delegato.

Il protocollo di mantenimento e pulizia deve essere a disposizione di eventuali controlli effettuati dall’organo di vigilanza.

Sanzioni a carico del lavoratore

Nel caso il lavoratore non rispetti l’obbligo di usare i Dispositivi di protezione individuale sarà soggetto a sanzioni di tipo prevalentemente pecuniario, anche se per legge dovrebbero esservi anche delle pene detentive ma che comunque nella realtà non vengono mai applicate. Le sanzioni vanno da un minimo di 50 fino ad un massimo di 600€ di ammenda nel caso si tratta di gravi infrazioni.

Inoltre, in caso di rifiuto d’indossare i dispositivi personali di sicurezza anche dietro insistenza del datore di lavoro, preposto e/o figura delegata, questi può incorrere in misure severe e può anche licenziare il suo dipendente. Anche questo dettaglio è una conferma che da anni ormai i lavoratori sono sottoposti a misure di sicurezza adeguate ma occorre che anche loro collaborino per raggiungere e mantenere standard adeguati per tutelarli e proteggerli durante il lavoro.

È comunque opportuno ricordare che gli obblighi del lavoratore spesso sono condizionati dall’assenza o meno di criteri necessari che possono favorire il loro adempimento, come l’addestramento, la corretta formazione e informazione e la reale disponibilità di strumenti adeguati.

È anche vero che spesso, nella realtà quotidiana, il lavoratore viene sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo del Dispositivi di protezione individuale con le norme in materia economica previste dall’art 59 del D. Lgs 81/08: infatti, nella maggior parte dei casi tutto le sanzioni riguardano sia il mancato utilizzo obbligatorio previsto, ma anche relative alla manomissione e/o modifiche del DPI consegnato e quindi aumentando il rischio di un infortunio o incidente.

Checklist per la valutazione dei DPI

Per agevolare le aziende nella corretta scelta dei DPI, l’Azienda ULSS 9 di Treviso a messo a disposizione di tutti (datori di lavori e RSPP), una specifica check-list per valutare l’efficienza e la conformità dei dispositivi di protezione individuali.

La checklist suddivisa in diverse aree, si sofferma in particolar modo su alcuni aspetti:

  • Documentazione (istruzioni d’uso, dichiarazione di conformità, marcatura CE)
  • Informazione e formazione nell’uso del dispositivo
  • Valutazione del singolo DPI (ergonomia, indice di protezione, eventuali interferente nell’uso ecc.) in relazione alla fase lavorativa
  • Formalizzazione della consegna ai lavoratori
  • Procedure in merito a : conservazione, manutenzione, pulizia e scadenza
  • Presenza di segnaletica che richiama l’obbligo di indossare il DPI previsto
  • Coinvolgimento del medico competente durante la scelta

La checklist è consultabile al seguente link.

 

Apri chat
1
Buongiorno, se ha bisogno clicchi qui!
Ecloga Italia S.p.A.
Benvenuto! Come possiamo aiutarla? Un nostro esperto è disponibile in tempo reale.