I DPI (Dispositivi di Protezione individuale) sono strumenti indispensabili progettati per proteggere da specifici rischi legati alla propria attività lavorativa.
Tuttavia, l’efficacia dei DPI non dipende solo dalla loro qualità o conformità alle normative, ma anche dalla corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte di datori di lavoro e lavoratori.
Indice
- Cosa è un DPI?
- Quando è necessario un DPI?
- Normativa in materia di DPI
- Classificazione dei DPI
- Obblighi del lavoratore in materia di DPI
- Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
- Sanzioni a carico del lavoratore
- Checklist per la valutazione dei DPI
Cosa è un DPI?
Per DPI – Dispositivo di Protezione Individuale – si intende, secondo la definizione fornita dall’articolo 74, comma 1 del D. Lgs 81/2008, “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”.
Quando è necessario un DPI?
I Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano le misure di sicurezza estreme e, secondo quanto stabilito dall’articolo 75 del D. Lgs 81/2008, devono essere impiegati quando tutte le altre misure organizzative e gestionali, hanno fallito o sono di impossibile attuazione.
La dotazione dei lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del Datore di Lavoro rimarcato dal D. Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, lettera d), che deve: “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.
L’uso dei DPI è previsto dalle norme per la sicurezza del lavoratore e devono quindi essere impiegati quando non vi sono sufficienti misure tecniche di prevenzione e i rischi non possono essere evitati.
La scelta di questi dispositivi deve tenere conto di una serie di criteri, valutati nel corso della stesura del documento di valutazione dei rischi indicati all’art. 79. Ecco quali sono gli obblighi del lavoratore nei confronti dei Dispositivi di protezione individuale.
L’articolo 15 sancisce che gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compreso l’acquisto dei DPI, non debba generare oneri per i lavoratori.
Normativa in materia di DPI
L’utilizzo dei DPI è regolato dal Capo II del Titolo III del D. Lgs 81/2008.
L’articolo 76, “Requisiti dei DPI” stabilisce che i DPI devono essere conformi a quanto previsto dalle direttive europee (Reg. CE 2016/425): devono quindi essere marcati CE, devono riportare i dati del produttore, del modello e della taglia, i simboli dei rischi da cui proteggono con il corrispettivo grado di protezione e le normative EN specifiche di riferimento.
La normativa, infatti prevede che i DPI debbano essere adeguati ai rischi ai quali i lavoratori sono esposti. I DPI infatti devono essere scelti in seguito al processo di identificazione e valutazione del rischio, in accordo con le misure di tutela previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008.
Una volta individuati i dispositivi che devono essere forniti al lavoratore, è necessario individuare le caratteristiche tecniche dei vari DPI: queste vengono stabilite da norme tecniche internazionali, che definiscono le specifiche di ogni dispositivo, come la tipologia di rischio e il grado di protezione.
I DPI, inoltre, non devono comportare rischi maggiori, devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze ergonomiche del lavoratore e della sua salute e devono anche poter essere adattati all’individuo in base alle sue esigenze.
Per poterli utilizzare correttamente è necessario che al lavoratore sia permesso di avere una adeguata conoscenza ed uso dei DPI, che sono diversi a seconda della categoria a cui si rivolgono e possono riguardare vari settori tra cui edilizia, elettricità, falegnameria, ristorazione e molto altro.
Classificazione dei DPI
Il D. Lgs 475/1992, in accordo con quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/425, riporta una classificazione dei DPI dividendoli in tre categorie differenti in base al grado di rischio:
-
DPI di Categoria I: La categoria comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) Lesioni meccaniche superficiali;
b) Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) Condizioni atmosferiche di natura non estrema. -
DPI di Categoria III: comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili a causa di:
a) Sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) Atmosfere con carenza di ossigeno;
c) Agenti biologici nocivi;
d) Radiazioni ionizzanti;
e) Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
g) Cadute dall’alto;
h) Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) Annegamento;
j) Tagli da seghe a catena portatili;
k) Getti ad alta pressione;
l) Ferite da proiettile o da coltello;
m) Rumore nocivo.
- La categoria II, che può essere definita residuale, comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
L’articolo, comma 5 prevede l’obbligo di addestramento del personale all’utilizzo dei DPI di III Categoria e dei DPI di protezione dell’udito.
Obblighi del lavoratore in materia di DPI
Se il Datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI per proteggerli da ogni rischio nei settori in cui occorrono, anche i lavoratori non sono da meno e anche loro hanno dei doveri verso le attrezzature fornite. Gli obblighi del lavoratore riguardo i Dispositivi di protezione individuale sono i seguenti:
• Frequentare, quando è necessario, il corso di formazione o addestramento relativo all’utilizzo di determinati, ad esempio DPI di III Categoria;
• Usare i DPI messi a loro disposizione nella maniera corretta e secondo le istruzioni e le procedure ricevute;
• Aver cura di mantenere i dispositivi puliti e in buone condizioni;
• Non effettuare alcuna modifica agli strumenti di propria iniziativa, in quanto non li renderebbe conformi alle norme oppure adeguati alla protezione dei rischi per cui sono stati realizzati;
• Comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro in caso i DPI siano scaduti, presentino eventuali difetti o problematiche che ne impediscono il corretto utilizzo;
• Osservare le procedure comunicate dal Datore di Lavoro per effettuare la riconsegna;
• Si evidenzia anche eventuali sanzioni per mancato uso dei DPI;
L’osservanza dell’obbligo sull’uso dei DPI non deve essere presa mai alla leggera e, qualora, un lavoratore non ottemperi alle disposizioni aziendali sulla sicurezza può incorrere in sanzioni.
Nel D. Lgs. 81/08 questi principi sono esposti con molta chiarezza, come è ben chiaro che una volta stabilite le regole dal Datore di Lavoro e aver dato tutto ciò che serve al lavoratore per l’uso del DPI questi ha piena responsabilità per eventuali azioni od omissioni.
Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
Secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, deve programmare l’effettuazione di interventi di lavaggio, manutenzione e sostituzione dei dispositivi consegnati. Le modalità e le tempistiche di adempimento vengono descritte dal fabbricante all’interno dalla documentazione a corredo di ogni DPI. Le operazioni di mantenimento solitamente prevedono lo svolgimento delle seguenti operazioni:
- Lavaggio: detersione e disinfezione degli indumenti da lavoro DPI;
- Finissaggio: essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto;
- Verifica delle caratteristiche tecniche: può essere di due tipi; strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI;
- Manutenzione e ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI: effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante;
- scarto dell’indumento DPI: effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;
- A fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore: una corretta modalità di confezionamento e l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ri-contaminazione.
Si ricorda che il Datore di Lavoro è l’unico responsabile del mantenimento delle adeguate condizioni dei DPI: l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del D: Lgs 81/2008, può essere delegato a soggetti terzi, istruendo correttamente e vigilando sull’operato del delegato.
Il protocollo di mantenimento e pulizia deve essere a disposizione di eventuali controlli effettuati dall’organo di vigilanza.
Sanzioni a carico del lavoratore
Nel caso il lavoratore non rispetti l’obbligo di usare i Dispositivi di protezione individuale sarà soggetto a sanzioni di tipo prevalentemente pecuniario, anche se per legge dovrebbero esservi anche delle pene detentive ma che comunque nella realtà non vengono mai applicate. Le sanzioni vanno da un minimo di 50 fino ad un massimo di 600€ di ammenda nel caso si tratta di gravi infrazioni.
Inoltre, in caso di rifiuto d’indossare i dispositivi personali di sicurezza anche dietro insistenza del datore di lavoro, preposto e/o figura delegata, questi può incorrere in misure severe e può anche licenziare il suo dipendente. Anche questo dettaglio è una conferma che da anni ormai i lavoratori sono sottoposti a misure di sicurezza adeguate ma occorre che anche loro collaborino per raggiungere e mantenere standard adeguati per tutelarli e proteggerli durante il lavoro.
È comunque opportuno ricordare che gli obblighi del lavoratore spesso sono condizionati dall’assenza o meno di criteri necessari che possono favorire il loro adempimento, come l’addestramento, la corretta formazione e informazione e la reale disponibilità di strumenti adeguati.
È anche vero che spesso, nella realtà quotidiana, il lavoratore viene sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo del Dispositivi di protezione individuale con le norme in materia economica previste dall’art 59 del D. Lgs 81/08: infatti, nella maggior parte dei casi tutto le sanzioni riguardano sia il mancato utilizzo obbligatorio previsto, ma anche relative alla manomissione e/o modifiche del DPI consegnato e quindi aumentando il rischio di un infortunio o incidente.
Checklist per la valutazione dei DPI
Per agevolare le aziende nella corretta scelta dei DPI, l’Azienda ULSS 9 di Treviso a messo a disposizione di tutti (datori di lavori e RSPP), una specifica check-list per valutare l’efficienza e la conformità dei dispositivi di protezione individuali.
La checklist suddivisa in diverse aree, si sofferma in particolar modo su alcuni aspetti:
- Documentazione (istruzioni d’uso, dichiarazione di conformità, marcatura CE)
- Informazione e formazione nell’uso del dispositivo
- Valutazione del singolo DPI (ergonomia, indice di protezione, eventuali interferente nell’uso ecc.) in relazione alla fase lavorativa
- Formalizzazione della consegna ai lavoratori
- Procedure in merito a : conservazione, manutenzione, pulizia e scadenza
- Presenza di segnaletica che richiama l’obbligo di indossare il DPI previsto
- Coinvolgimento del medico competente durante la scelta
La checklist è consultabile al seguente link.
Ciao Buongiorno,
avevo una domanda: quando il datore di lavoro consegna i dispositivi al lavoratore e il lavoratore non li usa per qualsiasi motivo, in caso di controllo se il lavoratore viene trovato senza indossare la mascherina o i guanti come funziona? La causa viene sul dipendente o sul datore di lavoro? Specifico che il datore di lavoro ha verbale della consegna dei dispositivi per ognuno dei suoi dipendenti agricoli.
Grazie.
La formalizzazione dell’avvenuta consegna dei DPI tramite un modulo è sicuramente utile a tracciare l’azione della consegna; Il datore di lavoro non deve però soltanto procurare i DPI (sulla base della valutazione dei rischi) e consegnarli al lavoratore, ha anche l’obbligo di vigilare (eventualmente tramite i preposti) che i DPI siano correttamente indossati.
Per questo motivo la responsabilità a seguito di eventuali infortuni o verifiche sarà anche del datore di lavoro, a meno che non sia in grado di dimostrare che ha messo in atto tutto quanto sopra indicato (corretta scelta del DPI, consegna e vigilanza).
Salve volevo sapere se l’azienda può obbligare ad usare un DPI non necessario e non richiesto dalla legge per il tipo di mansione richiesto? DPI che oltretutto può essere d’intralcio e causa di distrazione nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Grazie
Buongiorno,
la normativa sulla sicurezza prevede di assegnare ai lavoratori specifici DPI se evidenziati nella valutazione dei rischi; questi DPI devono essere introdotti evitando che a loro volta generino altri rischi.
Il DPI va indossato come da indicazioni del datore di lavoro. Naturalmente il lavoratore ha il diritto/dovere di segnalare eventuali situazioni anomale al RLS o alle figure di riferimento al fine di valutare una revisione della valutazione dei rischi. Il riferimento normativo di quanto sopra esposto è il DLgs 81/08 titolo III capo II.
Cordiali Saluti.
I DPI Finito il mio turno di lavoro sono obbligato a lascirli nell’armadietto o posso portarmeli anche a casa !?
Il problema in azienda nasce dal momento che sono obbligato aad indossarli e.non vuole che io perda tempo alla vestizione e svestizione del mio equipaggiamento che sarebbe tutto un dpi dalle scarpe,guanti, gilet catarifrangente, cuffie ecc.
Buongiorno,
la norma non si esprime circa il quesito posto. Il suggerimento è lasciare tutto in sede perchè sono beni aziendali, con il rischio è di generare complicazioni di gestione (c’è il rischio che vengano smarriti, dimenticati, ecc). In ogni caso, la gestione del DPI è parte integrante dell’attività lavorativa ed è quindi giusto dedicarvi il tempo necessario pre e post turno di lavoro.
Buona giornata.
Buongiorno,
come si deve comportare il D.l. nel caso i dipendenti non utilizzano i DPI forniti dall’azienda, procurandosi a spese proprie altri DPI?
Grazie
Buonasera, la fornitura dei DPI è un obbligo in capo al datore di lavoro e il lavoratore non può quindi sostituirsi a lui, a meno che non vi sia un preciso accordo tra le parti che preveda l’indicazione al lavoratore delle caratteristiche tecniche che il DPI deve possedere in base alla valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve comunque controllare che il DPI acquistato sia corretto e in ogni caso la spesa relativa resta a carico dell’azienda. Nel momento in cui quanto sopra è disatteso, il datore di lavoro può sanzionare il lavoratore nei termini di legge sulla base del contratto di lavoro, perchè si configura un’inadempienza da parte del lavoratore stesso.
Buonasera, qualora il lavoratore a cui sono stati consegnati i dpi, ha dato le dimissioni dopo 5 gg dall’assunzione, è possibile per il datore di lavoro richiederli indietro, o rimangono in possesso al lavoratore anche se non è più dipendente?
Buongiorno,
i DPI sono a disposizione dei lavoratori ma di fatto sono di proprietà dell’azienda, quindi è lecito che ne venga richiesta la restituzione. Bisogna però tener presente che i DPI sono dispositivi personali e per una questione igienica ben difficilmente saranno riutilizzabili da altri lavoratori.
Buongiorno, il lavoratore può prendere di sua iniziativa i Dpi nel luogo dove sono conservati senza darne preventiva comunicazione al datore di lavoro o a chi ne fa le veci? Grazie.
Buongiorno,
la modalità di gestione dei DPI è in capo al datore di lavoro che decide come è meglio procedere per garantirne un uso efficace. Generalmente si concede ai lavoratori di recuperare autonomamente i DPI usa e getta mentre per quelli riutilizzabili (es. scarpe) si tende a prevedere una consegna ad personam. Resta il fatto che l’operatività va concordata tra l’azienda ed il lavoratore.
Buongiorno, si possono annoverare anche i tamponi per la rilevazione del covid tra i dpi? Grazie.
Buongiorno,
il tampone non solo non è considerabile un DPI, non è neppure uno strumento che il datore di lavoro può utilizzare per gestire l’emergenza COVID in quanto non è per lui possibile imporre o obbligare i lavoratori a sottoporsi a tampone.
Il datore di lavoro può solamente offrire su base volontaria e a sue spese la somministrazione del tampone il cui esito resta un dato di proprietà del lavoratore che può decidere liberamente se condividerne o meno l’esito.
Buongiorno.
Gradirei sottoporre un quesito importaante a tutela della mia salute.
Racconto.:
Mi trovo in servizio in una azienda ove operano circa 50 persone.
Siamo sparsi a livello di operatività come piccole squadre in gruppetti da 2/3/4/5 persone.
Vedo purtroppo che questi colleghi indossano le mascherine chirurgiche, sotto al mento, al polso, nel gomito. Rari i colleghi che la indossano correttamente ma che tuttavia, toccano continuamente all’esterno per sistemarsela correttamente. %/8 persone al massimo la usano. Le altre 40/45/ persone la usano in modo improprio. Chiarisco che le segnalazioni al capo reparto vengono fatte. Anche le segnalazioni al RLS vengono fatte. Inoltre vengono fatte segnalazioni quotidiane per persone che NON usano il braccio di aspirazione durante le operazioni di saldatura. Nessun provvedimento viene intrapreso verso queste persone. Parlo di mesi e mesi di segnalazioni verbali.
Chiedo cortesemente, come posso procedere per risolvere questo problema di omertà e quieto vivere?
Cosa devo attuare affinchè i preposti,incaricati dal datore di lavoro, procedano a tutelare la mia salute?
A chi devo rivolgermi, visto che l’andazzo permane, nessuna sanzione pecuniaria viene elevata?
Inoltre fumano di nascosto sul posto di lavoro, pochi elementi, 3/4/5 persone ed anche per queste persone, nessun provvedimento.
Chi devo avvisare affinche tutto ciò finisca con effetto immediato?
Grazie.
Buongiorno,
questi problemi devono essere segnalati preferibilmente in forma scritta al datore di lavoro che è quindi tenuto a risolverli. Suggeriamo di segnalare e chiedere riscontro in forma scritta. Se anche questa soluzione non porta risultati può procedere tramite un esposto all’ATS territoriale competente. Segnaliamo che l’esposto ad ATS solitamente non viene accettato in forma anonima. A quel punto si apre un iter in cui le autorità accerteranno le violazioni.
Una vera beffa per il lavoratore.
Non solo gli organi competenti (ASL, IdL, Spresal) non fanno controlli, limitandosi a stare rintanati nelle scartoffie dei propri uffici, non agendo neppure dietro esposti e denunce, ma addirittura sanzionano il lavoratore, anziché il datore di lavoro, per l’assenza dei DPI.
Poi non stupiamoci se la gente preferisce lavorare in nero, o se ogni giorno c’é il bollettino dei caduti sul lavoro.
Spresal e IdL non sono altro che carrozzoni burocratici intrisi di corruzione e indolenza.
Basterebbe che vi fossero dieci ispezioni al giorno in un cantiere, per far chiudere decine di attività illecite.
Invece, si sanzionano i lavoratori per l’assenza dei DPI, e il padronato ringrazia.
Buongiorno,
premesso che gli obblighi del datore di lavoro anche su questo tema sono chiari, l’obiettivo di questo approfondimento è sensibilizzare i lavoratori circa il rispetto delle regole per evitare infortuni/malattie professionali, conseguenze che ricadono direttamente su loro stessi; l’aspetto sanzionatorio, quindi, soprattutto da un lavoratore dovrebbe essere visto solo come un meccanismo persuasivo. Sicuramente una rete di controlli più capillare e organizzata favorirebbe un maggiore rispetto delle regole, concetto che però deve in primis essere insito nell’organizzazione aziendale.
Buongiorno.
Avrei una domanda: al termine del contratto di lavoro i DPI vanno riconsegnati?
Parliamo nel dettaglio di scarpe anti infortunistiche che sono state utilizzate per oltre un anno.
Buongiorno,
I DPI, pur essendo ad uso personale, rimangono un patrimonio aziendale. Pertanto è a discrezione del datore di lavoro chiederne la restituzione oppure lasciarli al lavoratore a chiusura del rapporto. L’eventuale richiesta di reso è di conseguenza legettima.
Cordiali saluti.
Buongiorno, ha mio figlio minore è stato consegnato il DPI modulo 90200_005.
Il datore di lavoro gli ha detto che ha la funzione anche di contratto.
È vero?
Buongiorno,
il documento indicato dev’essere uno standard interno di cui non conosciamo i contenuti. La invitiamo a verificare internamente all’azienda gli eventuali dubbi.
Buona giornata.
Buongiorno, volevo un chiarimento se possibile,lavoro presso un’azienda dove un attrezzo da lavoro messo sulle spalle del lavoratore va a coprire i dpi (pettorina)volevo sapere se il lavoratore si può rifiutare ad usare quel tipo di attrezzo grazie e buona giornata.
Buongiorno,
premettendo che risulta difficile fornire un parere tecnico oggettivo esaustivo con le informazioni fornite, consigliamo di segnalare la questione al suo RLS, ovvero il Rappresentante per la Sicurezza, che ha il compito di riportare al Datore di Lavoro eventuali situazioni di rischio. Ne parli anche con il suo preposto se presente.
Buona giornata.