A distanza di un anno dalla pubblicazione dei Decreti Ministeriali (D.M.) 1, 2 e 3 Settembre 2021 che modificano quanto previsto dall’ormai ex D.M. 10 Marzo 1998, che viene dunque abrogato, entra in vigore il nuovo quadro normativo in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
La nuova normativa prevede l’introduzione di una nuova modalità di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, nuove misure di prevenzione e protezione, da introdurre a seconda del livello di rischio, ed importanti novità relative alla formazione degli addetti antincendio.
Al fine di adeguarsi ai nuovi criteri di legge, la nuova valutazione incendio prevista dal D.M. 3 Settembre 2021 dovrà essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs 81/2008: bisogna quindi provvedere a rivalutare il rischio incendio secondo le nuove linee guida e capire se risulta necessario introdurre nuove misure per ottemperare al dettato dalla nuova normativa.
Indice
- Valutazione del rischio incendio
- Formazione antincendio
- Piano di Emergenza: i nuovi obblighi
- Manutenzione e controllo dei presidi antincendio
- Fonti
Valutazione del rischio incendio
Il D.M. 3 Settembre 2021 introduce dei nuovi livelli di rischio incendio, che vanno a modificare la classificazione prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che prevedeva la suddivisione dei luoghi di lavoro in:
- Luoghi a basso rischio incendio
- Luoghi a medio rischio incendio
- Luoghi ad alto rischio incendio
Così come già previsto nella D.M. 10 Marzo 1998, anche nel nuovo testo di legge, la fascia di rischio inferiore, come sempre, è quella bassa.
Ciò che è variato rispetto al precedente Decreto sono le discriminanti che fanno ricadere un ambiente di lavoro nel rischio basso.
Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto “Minicodice”), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:
- Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (cioè al DPR 151/2011) e non sono ubicati all’interno di contesti che invece sono soggetti
- Prevedono un numero di occupanti non superiore a 100
- Sono dotati di superficie lorda inferiore a 1000 mq
- Sono posizionati ad un’altezza, rispetto al piano campagna, compresa tra -5 m e 24 m
- Non dispongono di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare)
- Non dispongono di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio
Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in essere in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, il Codice costituito dalla Regola Tecnica Orizzontale “RTO” (D.M. 3 Agosto 2015), ovvero l’insieme delle regole che si applicano a gran parte delle Attività di cui al D.P.R. 151/2011, in materia di:
- Compartimentazione dei luoghi a basso rischio rispetto ad altri luoghi e spazi che presentano un diverso rischio incendio
- Esodo dei lavoratori e delle eventuali persone presenti nel luogo di lavoro, a cui, in caso di emergenza, deve essere garantita la possibilità di raggiungere un posto sicuro, mediante la predisposizione di un sistema di percorsi, porte, segnaletica, dispositivi di allarme e di comunicazione
- Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA), mediante l’adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive ed il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di emergenza
- Controllo dell’incendio mediante la presenza di idonei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc..)
- Rilevazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore, garantito attraverso la presenza di idonee aperture che permettano il regolare deflusso dei prodotti della combustione
- Operatività antincendio, prevedendo che il luogo di lavoro sia facilmente raggiungibile da eventuali mezzi di soccorso e disponendo, altresì, di adeguati spazi di manovra
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Formazione antincendio
In base alla fascia di rischio di appartenenza derivata dalla valutazione del rischio incendio, la nuova normativa antincendio prevede l’obbligo di effettuare corsi di formazione di diversa complessità.
Secondo il D.M. 2 Settembre 2021, i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio sono classificati in:
Rischio Incendio | Numero di ore previste | |||
Formazione (modulo teorico) | Formazione (modulo pratico) | Aggiornamento almeno quinquennale
(modulo teorico) |
Aggiornamento almeno quinquennale
(modulo pratico) |
|
Livello 1 | 2 | 2 | Non previsto | 2 |
Livello 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Livello 3 | 12 | 4 | 5 | 3 |
Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, viene dunque introdotto l’obbligo della prova pratica anche per il livello 1 di complessità, che sostituisce l’ex livello basso di rischio. Le nuove disposizioni specificano che il numero di addetti antincendio da designare e formare sia congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili
Per quanto riguarda la formazione antincendio pregressa, effettuata in accordo con la precedente normativa, potrà essere ritenuta valida se rispondente ai criteri definiti dal D.M. 2 Settembre 2021.
Per lo svolgimento dei moduli di teoria è consentita anche la modalità in videoconferenza. Non è prevista la possibilità di effettuare il corso in modalità e-learning ovvero didattica asincrona.
Piano di Emergenza: i nuovi obblighi
Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, a partire dal 4 ottobre 2022, vengono modificati gli obblighi relativi al Piano di Emergenza, che sarà obbligatorio per:
- I luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
- I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (è prevista una deroga nel caso in cui si tratti della presenza di meno di 10 lavoratori in un luogo aperto al pubblico non soggetto al DPR 151/2011 e/o non ubicato in attività soggetta: in questo caso è possibile attuare una misura semplificata);
- I luoghi di lavoro soggetti al DPR 151/2011;
Il Piano di Emergenza dovrà essere corredato di Planimetrie di Emergenza, con i contenuti dello stesso descritti nell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il Datore di Lavoro non è obbligato a redigere il Piano di Emergenza, ma rimane comunque in vigore l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Manutenzione e controllo dei presidi antincendio
Con l’entrata in vigore del D.M. 1 Settembre 2021, cosiddetto Decreto Controlli, viene introdotto l’obbligo di predisporre il registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio sui luoghi di lavoro nonché di effettuare regolarmente oltre ai controlli e alle manutenzioni specializzate, anche la sorveglianza visiva dei presidi da parte dei lavoratori presenti.
Tali attività si dovranno effettuare utilizzando una check list di controllo dedicata.
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