MUD 2025: categorie soggette, adempimenti e scadenze

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025, è stato approvato il Modello Unico di dichiarazione Ambientale 2025, relativo alle attività di gestione dei rifiuti svolte nel 2024.

MUD: che cos’è

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati alla Camera di Commercio i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero relativi all’anno precedente la dichiarazione.

Le tipologie di MUD

Nel MUD i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (attraverso i codici CER), per produttore e provenienza.

Il DPCM prevede le seguenti tipologie di dichiarazione:

  • Rifiuti
  • Rifiuti semplificata
  • Imballaggi
  • RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MUD 2025 – rifiuti: chi lo deve presentare

Il DPCM 26 Gennaio 2024, apporta modifiche all’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti (individuati precedentemente dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e dal precedente DPCM 17 Dicembre 2021).

Il MUD 2025, riferito alle attività effettuate nel 2024, deve essere quindi presentato dalle seguenti categorie:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti, che rientrano nelle seguenti categorie:
    • Rifiuti derivanti da attività edilizia di costruzione, demolizione e scavo (fermo restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti);
    • Rifiuti derivanti da attività industriali;
    • Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

Chi non deve presentare il MUD 2025

Secondo quanto previsto dal DPCM, non devono presentare la dichiarazione MUD i soggetti che producono solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • I soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali;
    • Lavorazioni artigianali;
    • Fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
    • Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
    • Fosse settiche e reti fognarie;
  • Le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • Le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000€;
  • I liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Ai sensi dell’art. 190, comma 6, come modificato dal D. Lgs 116/2020, questi soggetti assolvono all’obbligo normativo di comunicazione delle attività relative alla gestione dei rifiuti attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
  • I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Infine, i soggetti che durante l’anno 2024 non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

Modalità di presentazione del MUD 2025

Il MUD 2025 va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione: tale adempimento prevede il caricamento del MUD compilato e firmato digitalmente sul portale del sito del MUD Telematico.

Per quanto riguarda le attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il MUD va presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

La presentazione del MUD telematico prevede il pagamento di 10€ relativi ai diritti di segreteria, che devono essere pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Gli Enti Locali (Comune, Consorzio di Comuni o Comunità Montana) devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite il seguente sito predisposto da Unioncamere.

Scadenza Presentazione MUD

La presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2025, riferito alle attività effettuate nel 2024, deve avvenire entro il 28 Giugno 2025.

Comunicazione semplificata: chi può presentarla

È possibile assolvere agli obblighi di comunicazione tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) nel caso in cui ai dichiaranti ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • I rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • Per ogni rifiuto prodotto non vengono incaricati più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • Vengono conferiti i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata, firmata ed inviata via PEC in formato PDF all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it.

Comunicazione semplificata: modalità di presentazione

Per la presentazione del MUD, mediante l’iter di comunicazione semplificata, Il dichiarante dovrà seguire i passaggi previsti dalle istruzioni fornite dal sito, scaricabili al seguente link.

Alla Comunicazione devono essere allegate la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante, la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

La presentazione del MUD 2025 mediante comunicazione semplificata prevede il pagamento di 15€ di diritti di segreteria, per ogni Unità Locale del dichiarante.

Sanzioni

Secondo il DPCM, sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione:

  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00.
  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Ecloga Italia offre supporto alla gestione degli adempimenti connessi al MUD.

Contattaci per capire se la tua Azienda è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD.

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