Indice dei contenuti
- Premessa
- Green Pass Base
- Green Pass Rafforzato (“Super Green Pass”)
- Isolamento e quarantena
- Modalità di rilascio e verifica delle Certificazioni
- Esenti e minori di 12 anni
- FAQ
- Link utili
Premessa
Con la pubblicazione del nuovo Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 (DL 24/2022), sono state descritte le modalità di gestione della pandemia in seguito alla data di cessazione dell’emergenza sanitaria, che avverrà il 31 marzo 2022.
A partire dal 1° Aprile 2022, è iniziato un periodo di graduale cessazione delle restrizioni introdotte con la pandemia Covid-19, che cesseranno ufficialmente con la fine del 2022.
Dall’1 al 30 aprile 2022, è stato predisposto un periodo di transizione in cui rimarranno in vigore alcune disposizioni relative all’obbligo vaccinale, al possesso del Green Pass e all’utilizzo delle mascherine.
Green Pass Base
Il Green Pass “Base” è la certificazione ottenuta tramite l’effettuazione di tampone molecolare o antigenico.
Ha durata di 48 ore nel caso in cui questa è ottenuta mediante l’effettuazione di tampone antigenico e di 72 ore se ottenuto tramite tampone molecolare.
A partire dall’1° Aprile 2022, il Green Pass “Base” è necessario per:
- Accesso a mense e catering
- Consumazione in bar e ristoranti al chiuso, sia al tavolo che al bancone (ad eccezione dei servizi di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggianti)
- Partecipazione a concorsi pubblici
- Corsi di formazione pubblici e privati
- Colloqui in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
- Accesso ai luoghi di lavoro (ad esclusione dell’esecuzione delle mansioni per cui è previsto l’obbligo vaccinale).
Green Pass Rafforzato (“Super Green Pass”)
Il Green Pass “Rafforzato” (o “Super Green Pass”) è la certificazione rilasciata in seguito alla somministrazione della vaccinazione o all’accertamento della guarigione.
La sua validità è pari a 6 mesi, calcolati dall’ultima dose vaccinale ricevuta o dalla data di effettuazione del tampone negativo che attesta la guarigione da Covid-19.
Con la cessazione dell’emergenza sanitaria, è stato ridotto il campo di applicazione del Green Pass Rafforzato.
Dall’ 1 al 30 aprile 2022, è obbligatorio essere in possesso del Green Pass Rafforzato per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Accesso a piscine e palestre
- Centri Benessere
- Pratica di sport di squadra e/o di contatto
- Convegni e congressi
- Feste e cerimonie
- Sale da gioco
- Sale da ballo e discoteche
- Accesso del pubblico a spettacoli ed eventi portivi al chiuso
- Accesso ai luoghi di lavoro per cui è previsto l’obbligo vaccinale
-
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie, sociosanitarie residenziali e socioassistenziali
- personale scolastico e accademico.
Risulta quindi abolito, quindi, l’obbligo di possesso del Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori Over-50.
Rimane, invece, invariata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe, la regolamentazione dell’accesso dei visitatori di case residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice: l’accesso a queste strutture è consentito alle persone che hanno ricevuto la terza dose o alle persone che hanno effettuato solamente due dosi ma con test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo.
Isolamento e quarantena
Con la cessazione dello stato di emergenza, è stata univocata la gestione di tale aspetto, a prescindere dalla situazione vaccinale del caso positivo e del contatto.
Il DL 24/2022, infatti, prescrive l’isolamento del soggetto positivo a Covid-19, a prescindere dalla presenza della sintomatologia, fino all’accertamento della guarigione.
Per quanto riguarda i contatti stretti, è necessaria l’osservazione del regime di autosorveglianza e di utilizzo della mascherina tipo FFP2 nei luoghi chiusi o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo: il contatto stretto ha inoltre l’obbligo di sottoporsi all’effettuazione di un tampone nel caso in cui dovesse sviluppare sintomi.
Modalità di rilascio e verifica delle Certificazioni
Le modalità di rilascio del Green Pass “Base” e del Green Pass “Rafforzato” sono le medesime:
- Tramite la pagina web del governo “Certificazione Verde Covid-19”;
- Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico;
- Tramite le App Immunie IO;
- Rivolgendosi a medicini di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie;
Si ricorda che, in seguito ad ogni somministrazione vaccinale, verrà rilasciato un nuovo Certificato.
La verifica dei Certificati si effettua tramite l’App “Verifica C-19”, che permette di selezionare le seguenti modalità di controllo:
- Green Pass “Base”
- Green Pass “Rafforzato” o “Super Green Pass” (Vaccinazione/Guarigione)
- Green Pass “Booster” o “Mega Green Pass” (Vaccinazione con terza dose o vaccinazione con due dosi/guarigione + tampone)
Chi è esentato della vaccinazione per ragioni mediche potrà comunque svolgere le attività che richiedono sia il Green Pass “base” che quello Rafforzato.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, il Certificato Verde deve essere esibito dal lavoratore e verificato dal datore di lavoro o da un soggetto da lui formalmente incaricato attraverso un dispositivo (smartphone) dotato dell’app “Verifica C19” che indicherà la validità del certificato. I controlli saranno effettuati, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione; l’incaricato è tenuto ad allontanare il soggetto non idoneo. Ad oggi non risulta necessario archiviare l’esito delle verifiche effettuate, siano essere positive o negative.
Durante la conversione in legge del DL 127/2021, è stato modificato l’articolo 3 aggiungendo al comma 5 che riporta che “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro” in modo da semplificare i processi di verifica e accesso ai luoghi di lavoro.
INPS ha elaborato un sistema, indirizzato alle aziende composte da almeno 50 dipendenti sia pubbliche che private, finalizzato alla verifica automatizzata del Green Pass (qui i dettagli) per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Esenti e minori di 12 anni
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) non è richiesta ai bambini esclusi dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti. Questi soggetti avranno un Certificato digitale dedicato.
Riguardo la validità di certificazioni ottenute all’estero, la circolare relativa all’equipollenza indica come queste hanno la stessa validità del Green Pass italiano per i quattro vaccini autorizzati dall’ EMA: Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson.
Per la variante Astrazeneca con vaccino Covishield che l’Italia non ha al momento riconosciuto bisognerà procedere con i tamponi.
FAQ
Sono state aggiornate dal Governo le FAQ (clicca qui per visualizzarle) in materia di Green Pass.
Il governo ha, inoltre, rilasciato una tabella aggiornata (clicca qui per visualizzarla) che riassume tutte le attività per cui sono necessari i vari tipi di Green Pass.
Link utili
Se siete clienti Ecloga potete scaricare dalla vostra area riservata i fac-simili per la gestione dei controlli dei Green Pass in azienda.
Ricordiamo inoltre di seguire la pagina dedicata all’emergenza in cui vengono riportate tutte le ultime disposizioni Coronavirus qui.