E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016 il D.Lgs. n.159 del 1 agosto 2016 inerente l’ “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (CEM, campi elettromagnetici)”. Il Decreto, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U., modifica il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0Hz a 300 GHz) del Titolo VIII “Adenti fisici” del D.Lgs. n.81/2008 dall’art. 206 all’art. 212 e il relativo allegato XXXVI.

Il decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall’esposizione  ai  campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz) durante il lavoro.

Le disposizioni riportate riguardano la protezione  dai rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai CEM.

I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti dal decreto riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  CEM.

Il Decreto non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori in tensione.

Effetti biofisici diretti

Per “effetti biofisici diretti”, si intendono gli effetti  provocati  direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno  di  un  campo elettromagnetico, che comprendono:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti medesimi;

2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.  Inoltre,   la stimolazione  degli  organi  sensoriali   può   comportare   sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità  cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire negativamente sulla capacità di un lavoratore  di operare  in  modo sicuro;

3) correnti negli arti;

Effetti indiretti

Per “effetti indiretti” invece si intendono effetti provocati dalla  presenza  di  un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti  o dispositivi medici portati sul corpo;

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno  di campi magnetici statici;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni  dovuti  all’accensione  di  materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

5) correnti di contatto.

Sono stati aggiornati i limiti di esposizione ove vengono distinti gli effetti sensoriali (effetti minori che non costituiscono un rischio per la salute) dagli effetti sanitari (effetti sulla salute).

Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici.

Fonte: Normativa – Gazzetta Ufficiale

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