E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016 il D.Lgs. n.159 del 1 agosto 2016 inerente l’ “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (CEM, campi elettromagnetici)”. Il Decreto, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U., modifica il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0Hz a 300 GHz) del Titolo VIII “Adenti fisici” del D.Lgs. n.81/2008 dall’art. 206 all’art. 212 e il relativo allegato XXXVI.
Il decreto determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
Le disposizioni riportate riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai CEM.
I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti dal decreto riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai CEM.
Il Decreto non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Effetti biofisici diretti
Per “effetti biofisici diretti”, si intendono gli effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3) correnti negli arti;
Effetti indiretti
Per “effetti indiretti” invece si intendono effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto.
Sono stati aggiornati i limiti di esposizione ove vengono distinti gli effetti sensoriali (effetti minori che non costituiscono un rischio per la salute) dagli effetti sanitari (effetti sulla salute).
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici.