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Diisocianati: le novità introdotte con il Regolamento UE 1149/2020

Diisocianati: le novità introdotte con il Regolamento UE 1149/2020

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 1149 del 3 agosto 2020, vengono modificati gli adempimenti a cui sono sottoposte le aziende che manipolano e commerciano prodotti chimici che contengono composti diisocianati.

Indice

Diisocinati: cosa sono?

I Diisocianati sono una categoria di composti chimici organici, caratterizzati dalla presenza di due gruppi isocianici (-C-N=C=O) ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici.

In quali prodotti sono presenti diisocianati?

A causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche che li rendono ottimi sigillanti ed isolanti termici ed acustici, i diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in molteplici ambiti di produzione, in particolare nell’industria del mobile, nell’edilizia, nel settore automobilistico e nella produzione di vernici e sigillanti.

I diisocianati, infatti, sono presenti all’interno di numerosi prodotti chimici, soprattutto come composto utilizzato per la sintesi dei polimeri poliuretanici in particolare:

Diisocianati: modalità di esposizione

In considerazione delle loro proprietà chimico-fisiche e delle loro modalità d’uso (che prevede spesso la nebulizzazione/spruzzatura del prodotto sulle superfici), l’esposizione a questo fattore di rischio avviene principalmente per inalazione di tracce di diisocianati o al contatto diretto con la cute o con le mucose del corpo.

Alcuni composti di questa categoria, come il diisocianato di toluene, hanno una temperatura di fusione e di ebollizione relativamente bassa (rispettivamente pari a 21,8 °C e 251°C): per questo motivo, la sua presenza nell’aria è molto probabile in un ambiente in cui questo composto viene utilizzato a scopi produttivi. La sua concentrazione nell’aria, inoltre, può aumentare vertiginosamente quando si effettuano operazioni che sottopongono l’agente chimico ad alte temperature (saldatura, macinatura, riscaldamento delle colle/schiume poliuretaniche, taglio a caldo, ecc.), causandone l’evaporazione.

Effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

L’esposizione a diisocianati è particolarmente pericolosa in quanto può indurre effetti tipici della sensibilizzazione e dell’allergia, a carico dei seguenti distretti corporei:

L’esposizione per inalazione provoca anche effetti legati al sistema nervoso centrale (come confusione mentale/euforia e disturbi dell’equilibrio e della memoria), infiammazione del fegato e, a causa delle difficoltà respiratorie causate, aritmia cadiaca.

La sensibilizzazione causata da questi composti può generare uno stato infiammatorio prolungato delle mucose respiratorie e della cute, che possono portare alla comparsa di ulteriori effetti sulla salute, come ad esempio irritazioni bronchiali, bronchiti croniche chimiche, broncopolmoniti e alveoliti allergiche estrinseche.

Secondo la IARC, inoltre, alcuni composti diisocianati, come il difenilmetano diisocianato (MDI) e il diisocianato di toluene (TDI) sono possibili cause della comparsa a carico del tumori a carico del tratto respiratorio, dei seni paranasali, dell’etmoide (un osso del cranio posizionato vicino al tratto respiratorio) e dei gangli stellati.

Per quanto riguarda la sicurezza, le caratteristiche dei composti diisocianati non li rendono dei veri e propri combustibili, ma la loro tensione di vapore e la loro densità (che superiore a quella dell’aria, causando così un fenomeno di accumulo verso il basso) li rende pericolosi a causa della possibilità di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX).

Valutazione del rischio

Per poter verificare la presenza di diisocianati all’interno di ogni prodotto chimico utilizzato, è necessario innanzitutto reperire la sua Scheda Dati di Sicurezza, di norma consegnata dal fornitore al momento della vendita, e controllare, nella sezione 3 “Composizione/informazioni sugli ingredienti” l’eventuale presenza e concentrazione di questi composti.

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1% prevista dal Regolamento UE 1149/2020, in accordo con quanto previsto dalle misure generali di tutela sancite dall’articolo 15 del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro, al fine di migliorare il quadro espositivo dei lavoratori, è tenuto, qualora possibile, alla sostituzione del prodotto con un altro privo di diisocianati o con percentuale inferiore.

Nel caso in cui questa misura non fosse tecnicamente attuabile, il Datore di Lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi, dovrà mettere in campo adeguate misure di prevenzione e protezione. volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori ad un livello ritenuto accettabile.

Per fare ciò, sarà innanzitutto necessario quantificare la concentrazione di diisocianati nell’ambiente lavorativo e la conseguente esposizione dei lavoratori a questo fattore di rischio, attraverso l’effettuazione di analisi ambientali, ed effettuare una valutazione specifica del rischio chimico, secondo un metodo modellistico riconosciuto (ad esempio MoVaRisCh).

Misure di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro, in base al risultato della valutazione dei rischi, è tenuto ad adottare idonee misure di prevenzione e protezione volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori ad un livello ritenuto accettabile.

Il Titolo IX del D. Lgs 81/2008, infatti, prevede l’obbligo delle seguenti misure di prevenzione per quanto riguarda il rischio chimico:

Per quanto riguarda, invece, le misure di protezione, si ricorda che il D. Lgs 81/2008 favorisce l’adozione di misure di protezione collettiva a quelle individuali. Si elencano di seguito le principali misure di protezione da adottare:

Si ricorda che, nel caso in cui la valutazione del rischio chimico dovesse evidenziare un quadro di rischio NON irrilevante per la salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro è tenuto a nominare il Medico Competente ed attivare la procedura di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai lavoratori maggiormente suscettibili.

Reg. UE 1149/2020: novità per i fornitori

Con l’entrata in vigore del Reg. (UE) 1149 del 3 agosto 2020, sono stati implementati alcuni obblighi normativi legati all’utilizzo di Diisocianati a scopo lavorativo.

Questo regolamento ha lo scopo di introdurre restrizioni all’utilizzo di questi composti, con lo scopo di ridurre i casi di malattia professionale, modificando quanto previsto dal Reg. CE 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici (REACH).

A partire dal 24 Febbraio 2022, infatti, il Regolamento UE 1149/2020 prevede il divieto di immissione sul mercato di prodotti chimici contenenti una concentrazione di diisocianati al di fuori delle seguenti casistiche:

Reg. UE 1149/2020: formazione degli utilizzatori

A far data dal 24 Agosto 2023, gli utilizzatori di questi prodotti sono tenuti ad effettuare un apposito corso di formazione in materia di diisocianati.

A seconda dell’attività svolta e del tipo di esposizione, la formazione specifica deve essere trattare i seguenti contenuti minimi:

Formazione Campo di applicazione Contenuti minimi
Training base  Tutti gli usi industriali e professionali.
  • Chimica dei diisocianati;
  • Pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • Esposizione ai diisocianati;
  • Valori limite di esposizione professionale;
  • Modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • Odore come segnale di pericolo;
  • Importanza della volatilità per il rischio;
  • Viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • Igiene personale;
  • Attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • Rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • Sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • Ventilazione;
  • Pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • Smaltimento di imballaggi vuoti;
  • Protezione degli astanti;
  • Individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • Sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • Sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based)
Training intermedio
  • Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
  • Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
  • Applicazione con rullo;
  • Applicazione con pennello;
  • Applicazione per immersione o colata;
  • Trattamento meccanico successivo di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
  • Pulitura e rifiuti;
  • Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
  • Tutti quelli del training base
  • Ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • Manutenzione;
  • Gestione dei cambiamenti;
  • Valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • Rischio connesso al processo di applicazione utilizzato

 

Training avanzato
  • Manipolazione di articoli non completamente reagiti;
  • Applicazioni per fonderie;
  • Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
  • Tutti quelli del training base
  • Tutti quelli del training intermedio
  • Eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • Applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)

La formazione, che dev’essere aggiornata ogni 5 anni, deve essere svolta da un docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenza acquisite e dimostrabili attraverso un pertinente percorso di formazione professionale.

Si evidenzia che il fornitore dei prodotti a base di diisocianati ha l’obbligo di assicurarsi che il proprio cliente abbia svolto i suddetti corsi di formazione e possa quindi utilizzare i prodotti chimici: nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente, il fornitore è obbligato a non effettuare la consegna del prodotto.

Ecloga Italia S.p.A. può supportarti nella valutazione specifica del rischio chimico. Richiedi un check up gratuito tramite il link sotto indicato.

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