E’ stato pubblicato il nuovo decreto 4 marzo 2020 sul coronavirus dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il patogeno continua a diffondersi e, di conseguenza, crescono vittime e ricoveri.

Il nuovo decreto recepisce e proroga alcuna delle misure già adottate tramite il decreto rilasciato il 23 febbraio e introduce nuovi interventi da applicare su tutto il territorio nazionale al fine di rallentare la diffusione del coronavirus Covid-19.

Di seguito l’elenco dei punti salienti del decreto 4 marzo 2020:

  • CHIUSURA DELLE SCUOLE – limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  • SOSPENSIONE DI EVENTI – Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 3 sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
  • CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA – La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
  • DIDATTICA A DISTANZA – I i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  • NO CONSEGUENZE ASSENZE SU ESAMI – le assenze maturate dagli studenti a causa dell’emergenza Coronavirus «on sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni». a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza.
  • NO ACCOMPAGNATORI IN PRONTO SOCCORSO, LIMITI ACCESSO IN HOSPICE – È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si ricordano le Misure igienico-sanitarie, riportate nuovamente nel decreto 4 marzo 2020:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
  3. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  4. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
  6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; utilizzare il gomito;
  8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Di seguito il link al decreto integrale firmato.

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