Alcune aziende, per particolari esigenze, hanno la necessità di far transitare i carrelli elevatori per brevi tratti sulla strada pubblica, ad esempio per le operazioni di carico e scarico mezzi quando non hanno a disposizione un piazzale di pertinenza.
Queste manovre sottopongono il muletto non solo alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche alle regole previste dal Codice della Strada.
Per questo motivo la normativa prevede che il Datore di Lavoro si obbligato a gestire in maniera sicura ed adeguata il transito su strada dei propri mezzi.
Domanda di autorizzazione
L’utilizzo dei carrelli elevatori su strada è disciplinato dagli articoli 58 e 114 del Codice della Strada: tale utilizzo è previsto per sole operazioni saltuarie di breve durata, effettuate con mezzi autorizzati dalla Motorizzazione Civile.
Per poter circolare su strada con un muletto, infatti, deve essere presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria dei carrelli elevatori deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio che provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione.
L’autorizzazione ha validità annuale e, salvo proroghe, deve essere quindi ripresentata ogni anno.
Carrelli elevatori e circolazione: quali obblighi?
La circolazione dei carrelli elevatori su strada è regolata dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 14 gennaio 2014, “Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico” che prevede la possibilità di effettuare piccoli spostamenti su strada durante le operazioni di lavoro.
Affinché ne venga concesso il transito su strada, il carrello deve essere dotato dei seguenti dispositivi:
- Dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
- Pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse per la segnalazione dell’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- Dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- Sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo.
Sul carrello devono poi essere sempre presenti i seguenti documenti:
- Scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore dei carrelli elevatori contenente i seguenti dati:
- Nome del costruttore;
- Modello del carrello;
- Numero di serie;
- Dimensioni del mezzo (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi);
- Massa del mezzo (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile);
- Tipologie di pneumatici ammessi;
- Anno di costruzione;
- Tipologie di motore e di alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione.
- Marchio CE, relativo alla rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
- Certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica.
Per garantire l’adeguatezza normativa, i vari componenti del mezzo devono essere sottoposti ai controlli di manutenzione periodica previsti dal libretto di uso e manutenzione della macchina.
Si segnala che, per poter effettuare operazioni su strada, il muletto non deve mai superare la velocità di 10 km/h.
Per garantire la sicurezza del trasferimento e della manovra il mezzo deve essere accompagnato da personale a terra: sono esentati dall’obbligo le operazioni che richiedono un ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m.
Si ricorda che, per poter utilizzare un muletto in un luogo di lavoro, è necessario effettuare il relativo corso di formazione ed addestramento, così come previsto dall’articolo 73 del D. Lgs 81/2008, secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Stato – Regioni 22 Febbraio 2011. Il corso di formazione è obbligatorio anche per i Datori di Lavoro che utilizzano i carrelli elevatori.
Si segnala infine che l’utilizzo del carrello elevatore è una condizione di rischio per cui risultano obbligatori i controlli della tossicodipendenza, effettuati in seguito alla nomina di un Medico Competente.