Le tutele previste dalle norme di salute e sicurezza sul lavoro riguardano anche il mondo dello sport, sia con riferimento ai giocatori e agli sportivi professionisti sia a coloro che frequentano un centro sportivo a livello amatoriale. Per questo motivo, colui che gestisce un centro sportivo (“gestore”), una piscina, una palestra, un campo da calcio o da golf, etc., è tenuto a tutelare non solo i lavoratori ma anche i terzi utenti e frequentatori.
In questo articolo ci concentriamo sull’applicabilità della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta al campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).
Tuttavia, per capire quali siano i precisi adempimenti previsti per le ASD, bisogna comprendere con esattezza se il rapporto di lavoro che intercorre tra il gestore e i propri collaboratori sia di tipo subordinato o non subordinato.
Se il gestore della ASD si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali:
- Individuazione della figura del “Datore di Lavoro”: nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione. Con il termine DATORE DI LAVORO ai sensi dell’art. 2 comma b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. - Designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “Datore di Lavoro”. L’art. 2 comma f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. definisce il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” come persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Individuazione dei Preposti (se presenti): nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione (ad esempio l’allenatore e/o l’istruttore è da considerarsi quale preposto).
- Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” delle Associazioni Sportive ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. L’art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 così recita: “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. I lavoratori possono essere dipendenti, ovvero lavoratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.
- Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- Eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”
- Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)
- Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive
- Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 29 comma 1. La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi di lavoro’ e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell’attività lavorativa/sportiva.
Se, invece, il gestore della ASD non si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto, lo stesso è comunque tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazioni dei volontari/collaboratori/lavoratori autonomi e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione: pertanto si conviene che dovrà essere svolta una valutazione dei rischi mirata a fornire in caso di necessità le suddette informazioni.
Si ricorda che il Responsabile dell’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004).