In questo articolo andremo a parlare degli obblighi, delle responsabilità, dei controlli e delle sanzioni relative alle normative di prevenzione incendi.
Chi vigila sull’applicazione della normativa di Prevenzione Incendi?
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui sono attribuiti funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.
Quali cause possono generare un accertamento?
- a seguito presentazione di SCIA;
- per controlli programmati e/o a campione;
- a seguito di intervento svolto da personale VF;
- seguito segnalazioni di pericolo effettuati da enti e/o privati.
Quali responsabilità ha il legale rappresentante di impresa:
Le inadempienze a carico del responsabile dell’attività si configurano in due casi :
- Omessa presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). L’attività viene esercita, rientra tra quelle soggetta a controllo di prevenzione incendi ed il responsabile non è in grado di dimostrare l’avvenuta presentazione della SCIA;
- Omessa presentazione di attestazione di rinnovo periodico in assenza di variazioni di cui all’art.5 del DPR n.151 del 1.08.2011. L’attività viene esercita, rientra tra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi, è in possesso di una SCIA o Certificato Prevenzione Incendi scaduti ed il responsabile non è in grado di dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo periodico/attestazione di rinnovo.
In quali sanzioni si incorre?
“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro“.
Si tratta un reato Penale a carico del responsabile legale. La formalizzazione dell’inadempienza avviene secondo le procedure previste dal Codice di procedure Penale e prevede la verbalizzazione dell’accertamento e la comunicazione di reato alla Autorità Giudiziaria.
Oltre alle sanzioni penali sono previsti ulteriori provvedimenti?
Si, è possibile che venga disposta la sospensione dell’attività. L’art.20 del D.Leg.vo n.139/2006 prevede che: “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo”.
In genere la sospensione dell’attività viene valutata dal Prefetto della Provincia di competenza. In ultimo, l’inadempienza, viene comunicata al Sindaco del territorio in cui risiede l’attività, che a sua volta valuta l’emissione di provvedimenti amministrativi di competenza (revoche di licenze, agibilità, prescrizioni ecc.).