Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 3 settembre 2021 inerente ai Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il nuovo Decreto, che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, andrà ad abrogare il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Quadro normativo e campo di applicazione

Il predetto DM si abbina e coordina con i DM 2/9/2021 (GU n. 237 del 4/10/2021) e DM 1/9/2021 (GU n. 230 del 25/9/2021), rispettivamente sulla gestione della sicurezza antincendio e sui controlli e le manutenzioni antincendio. Il DM 3/9/2021, cosiddetto MiniCodice, si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 del D. lgs. 81/2008, esclusi quindi i cantieri temporanei, i campi agricoli, i boschi (ai cantieri temporanei si applica comunque il DM 2/9/2021 nella parte riferita alla designazione e formazione degli addetti antincendio). Si nota l’accelerazione dal cosiddetto approccio “prescrittivo” a quello “prestazionale”, dando sempre più spazio alla progettazione della sicurezza antincendio, quindi all’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi quando esistenti e riferibili ai luoghi di lavoro oggetto di valutazione.

Nella sostanza il nuovo DM 3/9/2021 sancisce i seguenti nuovi criteri di approccio e valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro:

  • se il luogo di lavoro è un’attività che ha una regola tecnica verticale allora si applica tale RTV (regola tecnica verticale);
  • se Il luogo di lavoro è un’attività che non ha una regola tecnica verticale specifica ed è definibile a basso rischio di incendio allora si applica il MiniCodice (Allegato I al DM 3/9/2021) o in alternativa si può applicare il Codice DM 3/8/2015 (cosiddetta regola tecnica orizzontale -RTO- di prevenzione incendi per le attività soggette al DPR 151/2011 non dotate di RTV specifica);
  • se il luogo di lavoro non ha una regola tecnica e non è a basso rischio allora si deve applicare direttamente il Codice DM 3/8/2015.

Quando il luogo di lavoro è classificabile a basso rischio?

Vengono definite attività lavorative a basso rischio di incendio i luoghi di lavoro non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, quindi al DPR 151/2011, con numero di occupanti non superiore a 100, con superficie lorda inferiore a 1000 mq, con altezza rispetto al piano campagna compresa tra -5 e 24 m, con presenza di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare), senza detenzione di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio.

Nel nuovo DM 3/9/2021 viene inoltre sottolineata l’importanza di eseguire una valutazione del rischio da atmosfere esplosive che deve essere complementare alla valutazione del rischio incendio. I principali requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’Allegato I al DM 3/9/2021 cosiddetto MiniCodice (applicabile esclusivamente per i luoghi di lavoro a basso rischio) sono i seguenti:

  • per le attività aperte al pubblico con occupazione superiore a 25 persone, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo ed essere dotate di barra antipanico o equivalente;
  • l’affollamento massimo di ciascun locale viene determinato mediante moltiplicazione della superficie lorda del locale stesso per 0,7;
  • devono essere previste almeno 2 vie di esodo indipendenti; i corridoi ciechi non devono avere lunghezza superiore a 30 metri, che diventano 45 metri in presenza di impianto di rivelazione incendi o altezza non inferiore a 5 metri; nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco fino a 30 metri di lunghezza, è ammessa una sola uscita;
  • la larghezza delle vie di esodo viene determinata in genere non inferiore a 90 cm, che può scendere a 80 cm nei varchi, a 70 cm nei varchi di locali con affollamento fino a 10 persone, a 60 cm per i varchi di locali con esclusiva presenza di personale specificatamente formato o di presenze occasionali (locali di servizio ecc.);
  • in tutti i piani dove possono essere presenti persone incapaci di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, deve essere previsto uno spazio calmo raggiungibile in orizzontale;
  • gli estintori devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima di 6 Kg o Lt. Il numero degli estintori deve permettere di raggiungerne uno in massimo 30 metri di distanza. Dove sono presenti liquidi infiammabili o solidi liquefattibili, ogni estintore deve avere capacità estinguente pari ad almeno 89B;
  • nei luoghi di lavoro al chiuso è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (ciò significa che gli estintori a schiuma sono in genere preferiti a quelli a polvere per l’impatto che possono avere in ambienti chiusi). In prossimità di impianti o apparecchiature elettriche devono essere installati estintori idonei (polvere, anidride carbonica), a schiuma di classe F, invece, in prossimità di mezzi di cottura;
  • dalla valutazione del rischio può emergere, inoltre, la necessità di installare impianto di rivelazione incendi, rete idranti ecc.
  • i mezzi di soccorso antincendio devono potersi avvicinare a distanza non superiore a 50 metri dagli accessi.

Restano poi diverse indicazioni già presenti nel precedente DM 10/3/1998 (lampade di emergenza, segnaletica ecc.).

Nel DM 2/9/2021, cosiddetto GSA, sui criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio aziendale, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punto 4, e Lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato il 4/10/2021, vengono, invece, definiti i nuovi criteri per stabilire l’obbligatorietà del piano di emergenza aziendale che sarà necessario anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori dell’azienda, oltre all’obbligatorietà per le aziende che hanno almeno 10 lavoratori e per quelle assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco, DPR 151/2011.

Vengono definiti i contenuti minimi del piano di emergenza e viene determinata in quinquennale la massima periodicità di aggiornamento dei corsi di formazione per gli incaricati aziendali antincendio, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda.

Vengono definiti nuovi e più stringenti requisiti per i docenti dei corsi antincendio (monte ore di docenza sia per la parte teorica che pratica, corsi di formazione abilitante, iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno quali professionisti abilitati alla prevenzione incendi).

Classificazione corsi di formazione ed aggiornamento antincendio

I corsi di formazione e aggiornamento antincendio sono classificati in:

Attività di livello 3 di complessità (già alto rischio)

  1. a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. c) centrali termoelettriche;
  4. d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. e) impianti e laboratori nucleari;
  6. f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  7. g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  8. h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. i) interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  10. j) alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Per il livello 3 sono confermate 16 ore di formazione e 8 ore di aggiornamento (si rimanda ai rispettivi programmi riportati nel Decreto).

Attività di livello 2 di complessità (già medio rischio):

  1. a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  2. b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Per il livello 2 sono confermate 8 ore di formazione e 5 ore di aggiornamento (si rimanda ai rispettivi programmi riportati nel Decreto).

Attività di livello 1 di complessità (già basso rischio):

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Per il livello 1 sono confermate 4 ore di formazione e 2 ore di aggiornamento (si rimanda ai rispettivi programmi riportati nel Decreto).

Per le parti teoriche è consentita anche la modalità a distanza sincrona e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. È previsto il conseguimento dell’idoneità tecnica VVF per il livello 3 e qualche altra attività (si rimanda all’elenco specifico riportato nel Decreto). Sono poi descritti i corsi e gli aggiornamenti quinquennali di abilitazione dei docenti antincendio (si rimanda all’allegato specifico riportato nel Decreto).

Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, cioè un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel DM 1/9/2021, cosiddetto Controlli, sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, Comma 3, Lettera a), Punto 3), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato il 25/9/2021, viene precisato l’obbligo di predisporre il registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio sui luoghi di lavoro, nonché di effettuare regolarmente oltre ai controlli e alle manutenzioni specializzate, anche la sorveglianza visiva dei presidi da parte dei lavoratori presenti e secondo check list di controllo da dedicare a tale attività.

Vengono riepilogate le norme UNI che dettano i controlli e le manutenzioni dei vari presidi / sistemi antincendio (per le diverse tipologie: estintori, idranti, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme, evacuatori di fumo ecc.)

Viene definita la figura professionale del Manutentore specializzato di impianti, attrezzature e sistemi di protezione antincendio, descrivendo dettagliatamente il percorso di qualificazione, che prevede competenze e formazione specifiche oggetto di valutazione da parte di apposite commissioni esaminatrici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Decreto del Ministro dell’Interno 1 settembre 2021 entrerà in vigore il 25 settembre 2022, cioè un anno dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Fonti: DM 3/9/2021 – GU n. 259 del 29/10/2021

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