All’interno dei luoghi di lavoro in cui i lavoratori risultano esposti al rischio amianto, derivante dalla presenza di quest’ultimo nelle coperture o in impianti / strutture, si presenta la necessità di effettuare una specifica valutazione rischio amianto da parte del Datore di Lavoro, attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi.

Indice

Che cos’è l’amianto

L’amianto è un insieme di minerali appartenenti al gruppo dei silicati. La sua struttura microcristallina tende a costituire lunghi fasci di fibre minerali che, con estrema facilità, tendono a disgregarsi longitudinalmente originando fibre sempre più sottili.

Data la sua friabilità, e date le sue capacità isolanti e di resistenza al fuoco e agli acidi, l’amianto è stato largamente utilizzato nella produzione di:

  • Coperture di edifici
  • Isolante per tubazioni
  • Manufatti di arredamento da esterno
  • Isolante termico e barriere antifiamma
  • Isolante termico per impianti di refrigerazione
  • Materiale fono assorbente

In molti casi, l’amianto veniva utilizzato in miscela con cemento (cemento amianto e di amianto compatto), colle e vernici (da spruzzare sulle superfici).

Perché è pericoloso

La lavorazione e l’usura dell’amianto determina la liberazione di numerose fibre minerali che, nel caso in cui le loro dimensioni risultino tali da essere respirabili, si annidano e si bloccano negli alveoli polmonari.

La presenza di fibre di amianto all’interno degli alveoli polmonari innesca un meccanismo di infiammazione cronica dei polmoni, che va ledere il DNA delle cellule, fino ad indurre un processo di formazione di un tumore.

Per questo motivo, l’amianto è stato inserito nella “Lista I – Cancerogeni per l’uomo”, in quanto la sua esposizione è direttamente correlata con la comparsa del mesotelioma pleurico, della fibrosi polmonare e del carcinoma bronchiale.

L’inalazione di una grande quantità di fibre di amianto, provoca, inoltre, un fenomeno di cicatrizzazione della parete polmonare che rende, nel tempo, sempre più difficoltosa la respirazione: questo quadro clinico prende il nome di asbestosi.

Divieto di utilizzo dell’amianto

A causa dei suoi effetti negativi sulla salute umana, con la Legge n. 257 del 12 marzo 1992, l’Italia ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di tutti i prodotti che lo contengono.

Gestione e bonifica dei manufatti in amianto

Nel caso in cui dovesse essere rinvenuto un manufatto contente amianto, il proprietario dell’area/immobile, in accordo con il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, deve darne notizia all’Autorità sanitaria e valutare, tramite professionisti esperti e tramite la valutazione rischio amianto, il grado di friabilità e di usura del manufatto.

In relazione al tipo di matrice in cui è inserita la fibra e allo stato di conservazione e di usura, il materiale contenente amianto viene definito friabile se il manufatto può essere sbriciolato o ridotto in polvere facilmente con la semplice pressione manuale. Nel caso contrario, il materiale viene definito compatto.

Considerando che il materiale contenente amianto non comporta un pericolo per la salute se non avviene il rilascio di fibre, è necessario valutare anche se il manufatto è:

  • Integro e non suscettibile a danneggiamento se il manufatto risulta non accessibile a causa della presenza di un confinamento, e difficilmente danneggiabile. In questo caso, non sarà necessario effettuare un’opera di bonifica, ma sarà comunque obbligatoria la nomina di un Responsabile che si occupi del controllo periodico delle condizioni dei materiali e della gestione degli interventi di manutenzione che potrebbero portare ad un danneggiamento del manufatto.
  • Integro e suscettibile a danneggiamento se il manufatto risulta facilmente raggiungibile e/o danneggiabile dagli occupanti, da interventi di manutenzione o da fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d’aria, acqua, ecc.). Anche in questo caso sarà obbligatoria la nomina di un Responsabile che si occupi del controllo periodico delle condizioni dei materiali e della gestione degli interventi di manutenzione che potrebbero portare ad un danneggiamento del manufatto. Nel caso in cui non dovesse risultare possibile ridurre il rischio di danneggiamento, sarà necessario intervenire con la bonifica.
  • Danneggiato se il manufatto è a vista dell’occupante o se è danneggiato/deteriorato. In questo caso sarà necessario provvedere con il restauro del manufatto e nei casi peggiori, con l’intervento di bonifica.

Metodi di bonifica e Soggetti Autorizzati

I metodi di bonifica riconosciuti dal DM 6 settembre 1994 sono:

  • Rimozione del manufatto e sostituzione del materiale: è il metodo più efficace perché elimina ogni fonte potenziale di esposizione e la necessità di intraprendere misure di controllo e supervisione;
  • Incapsulamento del manufatto mediante il trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre, ripristinano l’aderenza alla matrice e costituiscono uno strato protettivo sul manufatto;
  • Confinamento tramite installazione di una barriera fisica a tenuta che separi il manufatto in amianto e l’ambiente circostante. In questo modo, l’eventuale rilascio di fibre non resterà all’interno del confinamento.

Ricordiamo che lo smaltimento e la bonifica deve e può essere eseguito soltanto da personale qualificato e da imprese autorizzate che abbiano requisiti e strumenti per la rimozione sicura del materiale. La rimozione dell’Amianto svolta da personale non qualificato potrebbe generare conseguenze ben più pericolose della presenza del materiale stesso non movimentato, in quanto il rischio si presenta durante la rimozione o movimentazione e conseguente rilascio di fibre nell’ambiente.

Amianto nei luoghi di lavoro

L’articolo 249 del D.Lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare i rischi dovuti alla polvere di amianto o di materiali che lo contengono, per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

La quantità di fibre nell’aria, secondo quanto previsto dall’art. 254, non deve superare il valore medio, ponderato su 8 ore, di 0,1 fibre/m3 di aria.

Al fine della riduzione del rischio ai minimi termini possibilmente raggiungibili, è necessario che il Datore di Lavoro:

  • Provveda ad informare i propri lavoratori sulla presenza di amianto nel luogo di lavoro e sulle regole di comportamento da seguire e sulle misure di precauzione da mettere in atto;
  • Valutare lo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto procedere con la sorveglianza o, se necessario, con la bonifica dell’area in cui è presente il manufatto;
  • Riportare, all’interno del Documento di Valutazione dei rischi, la presenza e le misure introdotte in materia di valutazione rischio amianto.

La gestione del manufatto verrà poi effettuata in accordo con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.

A causa del grande quantitativo di fibre rilasciate, la bonifica dei siti amianto, invece, prevede una serie di adempimenti, coordinati da una valutazione rischio amianto, per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano in questo ambito:

  • Un confinamento statico (effettuato mediante teli in plastica polietilenica che sigillano l’area) e un confinamento dinamico (mediante l’uso di aspiratori filtranti) dell’area per impedire la fuoriuscita delle fibre di amianto e la verifica degli stessi
  • La formazione e l’addestramento dei lavoratori sulle modalità di lavorazione e sulle corrette procedure di accesso e uscita dal cantiere;
  • La predisposizione di spazi deputati alla decontaminazione dei lavoratori;
  • La predisposizione di una procedura di stoccaggio e rimozione dei rifiuti contenenti amianto;
  • L’utilizzo di DPI (maschera facciale con filtri FFP3, respiratore, tuta in tyvec sigillata) per la riduzione ai minimi termini dell’esposizione;
  • La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
  • La verifica, in seguito al termine dei lavori, del numero di fibre presenti nell’area bonificata;

Ecloga Italia S.p.A. supporta le realtà tramite la specifica Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto. 

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