L’Alternanza Scuola – Lavoro espone lavoratori inesperti, come gli studenti, a rischi lavorativi per cui hanno ancora poca esperienza.

Per questo motivo, è fondamentale che gli Istituti Scolastici e le Aziende Ospitanti si coordinino adeguatamente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e assicurare la tutela della salute e sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi PCTO.

In questo contesto, la tutela della salute e della sicurezza degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza riveste un’importanza fondamentale, con specifici obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Indice

Alternanza Scuola – Lavoro: cos’è

L’alternanza Scuola-Lavoro, oggi denominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), è una metodologia didattica che permette agli studenti delle scuole superiori di integrare la formazione teorica con un’esperienza pratica in azienda.

L’Alternanza Scuola-Lavoro permette infatti agli studenti di partecipare attivamente alle giornate lavorative di un’Azienda (detta “Soggetto Ospitante”), sia essa pubblica che privata, mettendo in pratica le conoscenze acquisite a scuola.

Questo sistema, introdotto dalla Legge 107/2015, ha reso obbligatorio il PCTO per gli studenti dell’ultimo triennio di licei, istituti tecnici e professionali.

La Legge prevede che, per lo svolgimento del PCTO, debba essere stipulata una Convenzione tra il Soggetto Promotore (l’Istituto Scolastico) e il Soggetto Ospitante (Azienda), in cui vengono descritte le modalità di gestione dell’attività di alternanza.

PCTO e sicurezza sul lavoro

Per capire a quali obblighi normativi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano sottoposti i studenti nell’ambito del PCTO, è importante far riferimento alla definizione di “Lavoratore” riportata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008:

“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […].”

Considerato quindi quanto sopra, è logico concludere che gli studenti, operando presso le aziende nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro allo scopo di apprendere le modalità di svolgimento del lavoro, sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008.

Valutazione dei rischi – PCTO

Essendo quindi che gli studenti PCTO sono equiparati ai lavoratori, il Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante, deve sottostare a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008, anche se nell’azienda operano solamente studenti che svolgono Alternanza Scuola – Lavoro.

Inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 4 Maggio 2023 e la modifica della Legge 145 del 30/12/2018, è stato introdotto l’obbligo del Datore di Lavoro di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in caso di utilizzo di questa forma di lavoro subordinato:

“Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.”

Oltre alla valutazione dei rischi specifica per l’attività di Alternanza Scuola – Lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designazione di un tutor aziendale con il compito di affiancare lo studente e garantirne l’integrazione sicura nell’ambiente di lavoro.

Obblighi dell’Istituto scolastico

L’ente promotore (l’istituto scolastico) ha un ruolo chiave nella tutela degli studenti nell’ambito dell’Alternanza Scuola – Lavoro. Tali obblighi, segnalati all’interno della Convenzione, hanno lo scopo di:

  • Verificare l’idoneità dell’azienda ospitante e la presenza di condizioni di sicurezza adeguate;
  • Assicurarsi che lo studente riceva la formazione generale sulla sicurezza prima dell’inizio del tirocinio;
  • Monitorare l’andamento del percorso e intervenire in caso di problematiche relative alla sicurezza.

Formazione in materia di salute e sicurezza

Così come previsto dal D. Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, la formazione dei lavoratori o equiparati (tra cui i soggetti del PCTO), prevede lo svoglimento di un corso di formazione generale e di un corso di formazione specifica.

L’art. 5 del D.M. 195/2017 stabilisce che gli studenti devono ricevere preventivamente dal Soggetto Promotore, la formazione generale sulla sicurezza, di 4 ore di durata. L’attestato di formazione generale deve essere consegnato al Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante in fase di stipula della Convenzione.

La formazione specifica, relativa ai rischi presenti in azienda e connessi alle mansioni svolte dallo studente, è invece a carico del Soggetto Ospitante, che deve essere erogata secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato – Regioni 21/12/2011.

L’azienda può delegare la scuola ad impartire tale formazione, l’istituzione dovrà comunque tenere conto delle potenziali macchine e/o attrezzature utilizzate, dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e dei rischi a cui potrebbe essere sottoposto lo studente durante l’esperienza di tirocinio e/o stage. I precisi  accordi, compresi quelli formativi, sono tuttavia definiti nell’ambito della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda (struttura ospitante), nel quale si specifica a chi spetta l’onere della formazione.

Sorveglianza sanitaria

Qualora gli studenti siano esposti a rischi che prevedano la sorveglianza sanitaria obbligatoria (come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008), il Datore di Lavoro dell’Azienda Ospitante è tenuto a sottoporli a visita medica preventiva.

Lo scopo è accertare l’idoneità allo svolgimento delle attività lavorative previste nel PCTO, garantendo che non sussistano controindicazioni legate alla salute dello studente.

Consegna dei DPI

Nel caso in cui lo studente debba operare in ambienti in cui è richiesta l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’Azienda Ospitante ha l’obbligo di fornirli gratuitamente e di garantire un’adeguata formazione ed addestramento sul loro utilizzo.

È inoltre necessario, attraverso la vigilanza dei preposti, verificare che lo studente utilizzi correttamente i DPI durante tutta la durata dell’esperienza lavorativa.

Lavoro minorile e sicurezza nei PCTO

Un aspetto cruciale da considerare nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro è la tutela dei minori inseriti in tali esperienze. La normativa italiana sul lavoro minorile, regolata dal D. Lgs. 345/1999 e dal D. Lgs. 262/2000, stabilisce specifiche limitazioni alle attività che possono essere svolte dai minori di 18 anni.

Sono vietati lavori particolarmente faticosi, pericolosi o insalubri, come quelli che comportano l’esposizione a agenti chimici, fisici e biologici dannosi.

Inoltre, sono previste restrizioni sugli orari di lavoro: i minori non possono lavorare in orari notturni e la durata della loro prestazione deve rispettare limiti specifici.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare attentamente i rischi specifici per i minori e adottare misure di protezione adeguate, nonché a garantire una formazione dettagliata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai pericoli legati all’età e all’inesperienza dei giovani lavoratori.

Per questo motivo, in caso di lavoro minorile nell’ambito PCTO, la sezione del DVR relativa all’Alternanza Scuola – Lavoro deve essere integrata coerentemente con le limitazioni previste dalla normativa sul lavoro minorile.

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