Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile è stato approvato in sede dell’ultima Conferenza Stato-Regioni. L’Accordo, allegato agli atti della Conferenza, ridefinisce in modo organico e aggiornato il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novità per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.
Indice
- Nuovo Accordo Stato Regioni: entrata in vigore
- Formazione dei lavoratori
- Formazione dei preposti
- Formazione dei dirigenti
- Formazione dei datori di lavoro
- Formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
- Formazione per RSPP e ASPP
- Formazione dei coordinatori per la sicurezza
- Formazione spazi confinati
- Formazione per l’uso di attrezzature
- Crediti Formativi previsti dall’Accordo Stato Regioni
Nuovo Accordo Stato Regioni: entrata in vigore
L’Accordo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad oggi non ancora avvenuta.
Accordo Stato Regioni: novità inerenti la formazione dei lavoratori
Secondo il nuovo Accordo, la formazione lavoratori verrà gestita con le stesse modalità previste dal precedente Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011.
Sono infatti previsti i seguenti moduli formativi:
- Formazione generale, della durata di 4 ore, valida come credito formativo permanente ed univoca per tutti i lavoratori. La formazione generale può essere svolta anche in videoconferenza e modalità e-learning;
-
Formazione specifica, sulla base dei rischi specifici previsti durante lo svolgimento della mansione. La durata della formazione specifica viene decretata sulla base della condizione di rischio prevista dalla classificazione ATECO relativa alla mansione svolta:
- Formazione specifica – basso rischio, della durata di 4 ore (erogabile anche in modalità videoconferenza e modalità e-learning);
- Formazione specifica – medio rischio, della durata di 8 ore (NON erogabile in e-learning);
- Formazione specifica – alto rischio, della durata di 12 ore (NON erogabile in e-learning);
La formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, nei casi previsti, entro sessanta giorni dall’assunzione.
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità.
Formazione dei preposti
I preposti, secondo il nuovo Accordo, dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore.
Viene dunque esteso il monte ore obbligatorio per il corso necessario allo svolgimento del ruolo di preposto, in accordo con gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni che evidenziano un trend di responsabilizzazione sempre maggiore di questa figura.
L’erogazione del corso in modalità e-learning non è consentita. È invece ammessa la videoconferenza sincrona.
L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.
Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
Formazione dei dirigenti
A differenza di quanto sancito dal precedente Accordo, il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di dodici ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di sei ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico.
L’Accordo consente l’erogazione della formazione in modalità videoconferenza o e-learning.
Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
Accordo Stato Regioni: formazione dei datori di lavoro
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.
In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning.
La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
La formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, anche svolta ai sensi del precedente Accordo, costituisce credito formativo per lo svolgimento del corso di Datore di Lavoro.
Diversamente, la formazione per Datori di Lavoro, e il suo aggiornamento, non costituisce credito formativo per lo svolgimento del corso di Datore di Lavoro RSPP.
Formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs 81/2008, deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo.
La durata della formazione per il datore di lavoro – RSPP viene decretata sulla base della condizione di rischio prevista dalla classificazione ATECO relativa alla mansione svolta:
- Formazione DDL – RSPP – Basso Rischio: 16 Ore
- Formazione DDL – RSPP – Medio Rischio: 32 Ore
- Formazione DDL – RSPP – Alto Rischio: 48 Ore
Nel caso in cui il datore di lavoro operi in cantieri temporanei o mobili in qualità di impresa affidataria, è previsto un modulo integrativo di ulteriori 6 ore, da svolgere obbligatoriamente in presenza.
Il corso di formazione per Datori di Lavoro – RSPP può essere svolto solamente in presenza o in videoconferenza
Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.
Formazione per RSPP e ASPP
Per i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, il nuovo Accordo conferma la struttura modulare della formazione, articolata in
- Modulo A, con durata di 28 ore (erogabile anche in modalità videoconferenza e modalità e-learning);
- Modulo B, con durata di 48 ore a cui si aggiungono le ore eventuali formazioni specialistiche (erogabile in presenza ed in modalità videoconferenza);
- Modulo C, con durata di 24 ore, obbligatorio per lo sviluppo del ruolo di RSPP (erogabile in presenza ed in modalità videoconferenza);.
L’aggiornamento rimane quello sancito dal precedente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP, da effettuare con cadenza quinquennale (erogabile anche in e-learning).
Formazione dei coordinatori per la sicurezza
I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri (CSP – CSE) devono frequentare un corso della durata complessiva di 120 ore, come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo consente l’erogazione in modalità e-learning del solo modulo giuridico.
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 40 ore, effettuabile anche in e – learning.
Formazione spazi confinati
Per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso:
- Modulo giuridico – tecnico, con durata di 4 ore;
- Parte pratica, con durata di 8 ore;
L’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore
Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Formazione per l’uso di attrezzature
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 incorpora anche il precedente Accordo del 22/02/2012, relativo ai corsi di formazione per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Ai corsi già previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi all’utilizzo del carroponte e all’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali CMM.
Per quanto riguarda i corsi relativi all’utilizzo del carroponte, il nuovo Accordo prevede:
- Modulo teorico, della durata di 4 ore;
- Modulo pratico, della durata di 6 ore (se viene utilizzato solamente il carroponte o la gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) o 7 ore (se utilizzate entrambe le attrezzature);
- Aggiornamento quinquennale, relativa al solo modulo pratico, della durata di 4 ore.
Per quanto riguarda il CMM, il nuovo accordo prevede:
- Modulo teorico, della durata di 4 ore;
- Modulo pratico, della durata di 4 ore;
- Aggiornamento quinquennale, relativa al solo modulo pratico, della durata di 4 ore.
Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
Crediti Formativi previsti dall’Accordo Stato Regioni
Il nuovo Accordo Stato Regioni prevede che i crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a corsi conformi ai precedenti Accordi (21 Dicembre 2011, 22 Febbraio 2012 e 7 Luglio 2016) possano essere riconosciuti ai fini dell’esonero da ulteriori obblighi formativi, a condizione che siano documentati mediante attestati validi e che i contenuti dei corsi precedentemente frequentati risultino coerenti con quelli richiesti per la nuova formazione.
Vengono inoltre confermati gli esoneri previsti dai precedenti Accordi relativamente allo svolgimento dei vari ruoli dell’organigramma della sicurezza sul lavoro.
Tutti i crediti formativi per gli esoneri per lo svolgimento dei corsi, sono descritti all’interno delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo, disponibile al presente link.