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Valutazione Rischio Legionella
Legionella Pneumophila è un batterio diffuso principalmente nelle tubature idrauliche o aerauliche, nelle piscine, nelle acque termali, nei serbatoi d’acqua, negli impianti di condizionamento e nelle fontane, dove le temperature sono generalmente più alte, la velocità di corrente dell’acqua è più lenta e sono disponibili le sostanze nutritive.
La Legionella causa una malattia infettiva che si può manifestare, nella peggiore delle ipotesi, come polmonite con un elevato tasso di mortalità (tra il 10 ed il 15%), oppure in forma simil-influenzale a decorso benigno.
Per questo motivo, il D. Lgs 81/2008, in accordo con le Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, prevedono l’obbligo di un’attenta valutazione del rischio e la definizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle persone, presenti a qualsiasi titolo, all’interno del luogo id lavoro.
Valutazione del Rischio Legionella: Categorie soggette
La valutazione del rischio Legionella, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, è obbligatoria per le seguenti casistiche:
- Lavoratori che operano presso strutture turistico-ricettive (hotel, piscine, centri commerciali, palestre);
- Lavoratori che operano presso stabilimenti termali;
- Lavoratori che operano presso strutture sanitarie, nosocomiali ed odontoiatriche;
- Lavoratori delle Forze dell’Ordine;
- Lavoratori che operano presso miniere;
- Personale addetto alle operazioni di manutenzione e pulizia delle torri evaporative e degli impianti di distribuzione/trattamento delle acque sanitarie;
- Addetti alle piattaforme di trivellazione;
- Addetti agli impianti di depurazione;
- Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale;
- Lavoratori che effettuano manutenzione del verde, specialmente se indoor;
- Addetti alla vendita, gestione e manutenzione di piscine, docce, vasche e vasche idromassaggio;
- Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione;
- Lavoratori che operano nelle cave marmoree che effettuano attività di taglio con acqua;
- Addetti alla pulizia negli autolavaggi;
Valutazione del rischio Legionella: contenuti
La valutazione del Rischio Legionella deve essere elaborata in collaborazione con un tecnico qualificato. Secondo le Linee Guida, per essere considerata esaustiva, la valutazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Indicazione dello stato generale della struttura oggetto della valutazione;
- L’elenco dei punti di rischio individuati;
- L’ubicazione di prelievo dei controlli analitici svolti, il loro risultato e le prescrizioni da adottare in funzione di esso;
- Il programma degli interventi di manutenzione e di disinfezione;
- Il programma di formazione del personale della struttura.
Il Datore di Lavoro deve quindi valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità, attraverso l’iter previsto dall’articolo 271 del D. Lgs 81/2008:
- L’effettuazione della valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;
- L’adozione di misure preventive e protettive in relazione al rischio valutato;
- La revisione della valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa, degli impianti idrici od aeraulici o, comunque, con cadenza triennale (ad eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesta una maggiore frequenza di aggiornamento della valutazione);
- L’adozione di specifiche misure di gestione di eventuali incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico;
- L’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di esposizione al rischio biologico.
Al Documento di Valutazione del Rischio Legionella deve essere obbligatoriamente affiancato il Registro degli Interventi effettuati sugli impianti idraulici/aeraulici, che deve essere compilato nel tempo dal gestore dell’impianto.
Campionamenti Legionella
Per la verifica del corretto funzionamento delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, le linee guida richiedono l’effettuazione campionamenti, effettuati da tecnici di laboratori accreditati, per la ricerca del batterio all’interno degli impianti. Sulla base dei risultati sarà necessario implementare misure volte alla corretta gestione del rischio.
Sanzioni
La mancata valutazione del rischio correlato all’esposizione alla legionella causa una sanzione penale, prevista dall’articolo 271 del D: lgs 81/2008, che prevede arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44€.
Per quanto riguarda il D. Lgs 81/2008, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 55 in caso di inadempienza, da parte del Datore di Lavoro, dei requisiti di salubrità degli ambienti di lavoro. In questo caso la sanzione prevista corrisponde a 6000€ o alla detenzione per 8 mesi, con sospensione dell’attività nei casi più gravi.
Secondo l’articolo 650 del Codice Penale, inoltre, chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ed ammenda.
Per quanto riguarda l’ambito civile, invece, la normativa prevede che il Responsabile dell’impianto che, a causa di inadempienza di quanto previsto dalle Linee Guida, ha provocato malattie Legionella-correlate o la morte di un soggetto, è tenuto al risarcimento dei danni biologici, fisici, morali. Ferma restando la responsabilità dell’imprenditore proprietario dell’impianto, il Responsabile è inoltre tenuto al risarcimento dei danni morali, economici e di immagine causati dagli impianti posti sotto la sua responsabilità.