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Documento di valutazione del rischio cancerogeno e mutageno
La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno risulta necessaria in presenza di rischio cancerogeno, che si riferisce alla probabilità che l’esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici possa causare lo sviluppo di tumori maligni in un organismo.
A livello normativo, tale rischio è affiancato dal rischio mutageno, ovvero la probabilità che l’esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici possa causare mutazioni nel materiale genetico di un organismo, che possono portare ad alterazioni genetiche, malattie genetiche e alla comparsa di tumori.
La protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni è regolata dal Capo II del Titolo IX del D. Lgs 81/2008.
Attività soggette al rischio cancerogeno e mutageno
Il rischio cancerogeno e mutageno è caratteristico di numerose attività produttive, nell’ambito industriale metallurgico e della lavorazione di particolari tipi di materiali. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività generalmente soggette a questo ripo di rischio
- Lavorazioni in Laboratori Chimici: utilizzo di sostanze chimiche classificate come cancerogene o mutagene (es. benzene, formaldeide).
- Industria della Gomma: Produzione e lavorazione di gomma, inclusa la vulcanizzazione.
- Industria Tessile: Trattamento di tessuti e della pelle con agenti chimici cancerogeni.
- Lavorazione del Legno: Esposizione a polveri di legno duro.
- Fonderie e Siderurgia: Attività con esposizione a polveri e fumi metallici.
- Industria della Plastica: Produzione e lavorazione di materiali plastici contenenti agenti cancerogeni.
- Salute e Servizi Medici: Utilizzo di farmaci citotossici e manipolazione di agenti chemio-terapici.
- Settore Agricolo: Utilizzo di pesticidi e erbicidi classificati come cancerogeni.
- Lavorazioni nel Settore delle Vernici: Produzione e applicazione di vernici contenenti agenti cancerogeni (es. cromati, solventi organici).
- Industria Farmaceutica: Sintesi e manipolazione di principi attivi classificati come cancerogeni o mutageni.
- Industria della Raffinazione del Petrolio: Esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
- Produzione di Accumulatori e Batterie: Esposizione a cadmio e suoi composti.
- Stampa e Fotografia: Utilizzo di solventi e prodotti chimici cancerogeni.
- Trattamento dei rifiuti: Esposizione a sostanze pericolose durante le operazioni di smaltimento e riciclaggio.
- Lavorazioni Elettroniche: Produzione e saldatura di componenti elettronici con materiali cancerogeni (es. piombo, arsenico).
- Settore Minerario: Esposizione a polveri di silice cristallina e radon.
Si evidenzia che per particolari fattori che comunque generano esposizione al rischio cancerogeno, ma sono tuttavia regolati da altri adempimenti normativi (ad esempio: radon, amianto, radiazioni ionizzanti, esposizione prolungata ai raggi solari, ecc.), si applicano le disposizioni di cui ai relativi decreti.
Valutazione specifica del rischio cancerogeno e mutageno
L’articolo 236 impone la redazione del Documento di valutazione del rischio cancerogeno e mutageno nel caso in cui sia presente l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, documentata nel rispetto dell’articolo 17 del decreto.
La valutazione del rischio cancerogeno è un processo che mira a identificare, quantificare e mitigare l’esposizione a tali agenti per proteggere la salute dei lavoratori.
La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno deve considerare:
- Caratteristiche dell’esposizione: Durata, frequenza, quantità degli agenti e modalità operative;
- Capacità di penetrazione nell’organismo e stato di aggregazione dell’agente;
- Modalità di Esposizione (cutanea, respiratoria, per ingestione, accidentale, …);
- Numero e grado di esposizione dei lavoratori.;
- Misure preventive e protettive adottate;
- Esiti delle indagini per la sostituzione degli agenti pericolosi.
In base ai risultati, il datore di lavoro deve adottare misure preventive e protettive, adattandole alle specificità delle situazioni lavorative.
La normativa stabilisce che la valutazione dei rischi, compresa la valutazione rumore, deve essere effettuata entro 90 giorni dell’inizio dell’attività.
Quando deve essere effettuata la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno?
La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno è parte integrante e fondamentale della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta (entro 60 giorni dal mutamento), quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o, comunque, con cadenza triennale.
Sanzioni
La mancata valutazione del rischio cancerogeno e mutageno, nonché l’effettuazione della stessa con metodologie non idonee, porta ad una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36€.
Qualora il Datore di Lavoro, una volta effettuata la valutazione, non attua le misure di prevenzione e protezione adeguate, viene prevista una sanzione penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57€.
Ecloga può supportarti nella redazione dei documenti specifici necessari alla conformità degli adempimenti in materia di rischio chimico. Compila il form presente a lato oppure richiedi un check up gratuito.