L’etichetta dei prodotti alimentari rientra nella sicurezza e l’igiene degli alimenti, ambiti regolati da un insieme di regolamenti emanati a livello Comunitario che impongono requisiti igienici, sanitari e procedurali volti a garantire la salubrità degli alimenti. L’etichettatura degli alimenti risulta essere un adempimento fondamentale per la comunicazione delle informazioni necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti ai consumatori.
Indice
- Etichettatura degli alimenti: la normativa
- Obbligo di etichettatura degli alimenti
- Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti preimballati
- Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti sfusi o preincartati
- Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti non destinati al consumatore finale
- Caratteristiche dell’etichetta
- Sanzioni
Etichettatura degli alimenti: la normativa
Per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti, la normativa competente in materia in Unione Europea è il Regolamento UE 1169/20211 del parlamento europeo e del consiglio del 25 Ottobre 2011.
Tale regolamento si affianca a quanto previsto dalla normativa italiana dal D. Lgs 231/2017, che sostituisce il precedente il D. Lgs 109/1992, che riporta il sistema sanzionatorio in materia di etichettatura di prodotti sfusi, preincartati o non destinati direttamente al consumatore finale.
Obbligo etichetta prodotti alimentari
Il Reg. 1169/2011, infatti, sancisce che tutti gli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività debbano essere accompagnati da informazioni utili per un sicuro consumo.
Queste informazioni devo essere riportate nell’etichetta dell’alimento, ovvero l’insieme delle indicazioni riferite ad un alimento e che figurano su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.
L’etichetta prodotti alimentari è di fondamentale importanza per la tutela del consumatore, in quanto contiene tutte le più importanti informazioni relative all’alimento, garantendo così un acquisto consapevole ed un consumo sicuro.
Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti preimballati
L’articolo 9 del Reg. 1169/2011 riporta i contenuti minimi previsti per le etichette alimentari dei preimballati, ovvero tutti gli alimenti che vengono confezionati al momento della produzione.
Queste, infatti, devo riportare almeno le seguenti informazioni:
- denominazione dell’alimento;
- elenco degli ingredienti, quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
- indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze;
- quantità netta dell’alimento;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA);
- paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento;
- istruzioni per l’uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere difficile un uso adeguato dell’alimento);
- titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
- dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).
Queste informazioni devono essere riportate su tutte le etichette degli alimenti destinati al consumatore finale.
Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti sfusi o preincartati
I contenuti minimi dell’etichetta prodotti alimentari vengono ridotti nel caso in cui l’alimento venga fornito al consumatore sfuso o nel caso in cui venga incartato al momento della vendita.
Tali contenuti, secondo l’articolo 44 del Reg. CE 1169, riguardano solamente la presenza di sostanze che potrebbero causare reazioni allergiche o di intolleranza alimentare.
Il Regolamento, inoltre, prevede che, in base alla tipologia di prodotto, debbano essere inserite altre informazioni non sancite dall’articolo 44, come ad esempio le modalità di conservazione o la data di scadenza.
Contenuto minimo dell’etichetta – alimenti non destinati al consumatore finale
Secondo quanto stabilito dal D. Lgs 231/2017, i prodotti alimentari destinati ad usi professionali o ad ulteriori lavorazioni ed i semilavorati non destinati direttamente al consumatore non devono obbligatoriamente riportare tutte le informazioni previste dall’articolo 9 del Reg. CE 1169/2011, bensì:
- La denominazione dell’alimento;
- L’elenco degli allergeni, segnalando eventuali sostanze che potrebbero causare reazioni allergiche o di intolleranza alimentare;
- La quantità netta o nominale;
- Il nome, la ragione sociale e la sede dell’operatore responsabile dell’etichettatura;
- Indicazioni in merito alla lottizzazione del prodotto.
Queste indicazioni possono essere poste sull’imballaggio, sul recipiente, sulla confezione, su un’etichetta o anche sui documenti commerciali relativi al prodotto.
Caratteristiche dell’Etichetta Prodotti Alimentari
Come specificato dall’articolo 13 del Regolamento, inoltre, le informazioni obbligatorie devono essere indelebili, facilmente leggibili e riportate in un punto facilmente visibile.
I contenuti non devono risultare nascosti, oscurati o limitati da altri elementi che potrebbero interferire negativamente sulla capacità del consumatore di consultare le informazioni.
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio previsto dal Reg. CE 1169/2011 è stato recepito dalla normativa italiana attraverso la pubblicazione del D. Lgs 231/2017, che prevede l’erogazione delle seguenti sanzioni, in caso di inadempimento normativo in materia di etichettatura degli alimenti:
- Sanzione da 500 a 16000€ per violazioni relative all’assenza o errata denominazione del prodotto in etichetta
- Sanzione da 500 a 16000€ per violazioni relative all’assenza o errata elencazione degli ingredienti
- Sanzione da 2000 a 16000€ per violazioni relative alla corretta indicazione degli allergeni
- Sanzione da 1000 a 8000€ per violazioni relative alla corretta indicazione quantitativa degli ingredienti
- Sanzione da 1000€ a 40000€ per violazioni riguardante il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento
- Sanzione da 500€ a 16000€ per violazioni relative all’indicazione dell’origine del prodotto
- Sanzione da 2000€ a 16000€ per violazioni relative all’indicazione dei valori nutrizionali
- Sanzione da 500€ a 4000€ per violazioni relative all’indicazione del titolo alcolometrico.
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