Gli obblighi e le responsabilità del Datore di Lavoro, in ambito di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono definiti all’interno dell’ art.17 e 18 del D. Lgs 81/08, anche definito Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che definisce gli adempimenti normativi ai quali deve sottostare il Datore di lavoro.
Indice dei contenuti
- Definizione di Datore di Lavoro
- Quadro normativo di riferimento
- Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro
- Obblighi delegabili del Datore di Lavoro
- Responsabilità Civile del Datore di Lavoro
- Misure Generali di Tutela
- Documenti che il Datore di Lavoro deve redigere
- Gli organi di vigilanza
- Sanzioni a carico del Datore di Lavoro
- Conclusioni
Definizione di Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro, all’interno del D. Lgs. 81/2008, è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. nelle pubbliche amministrazioni invece è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure il funzionario che pur non avendo qualifica dirigenziale ha autonomia gestionale dell’apparato che dirige” (INAIL).
Quindi il Datore di lavoro è alla sommità della piramide delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in quanto, avendo poteri decisionali e di spesa, è responsabile della propria azienda.
Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, la figura del DdL è ricoperta dal dirigente che ha poteri gestionali ed autonomia nelle scelte da prendere.
Quadro normativo di riferimento
Seppur in fase introduttiva abbiamo indicato che la normativa di riferimento è il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è possibile ottenere un quadro completo degli obblighi e delle responsabilità solamente riferendosi anche a quanto previsto dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale, che prevedono l’obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d’impresa nei confronti dei propri lavoratori.
Possiamo citare sia l’art. 41 della Costituzione che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, sia l’art. 2087 del Codice Civile, ovvero la Tutela delle condizioni di lavoro, il quale riporta che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La sicurezza sui luoghi di lavoro viene così definita un obbligo e una responsabilità del Datore di Lavoro di carattere generale di tutela nei confronti dei lavoratori.
Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro
Secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2008, il Datore di Lavoro è soggetto a due obblighi non delegabili. L’articolo 17, infatti, prevede i seguenti adempimenti:
- La valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e la conseguente redazione del documento (DVR);
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Obblighi delegabili del Datore di Lavoro
L’articolo 18 del D. Lgs 81/08, invece, elenca tutti gli altri obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti per il Datore di Lavoro:
- Nominare il Medico Competente e attivare la procedura di sorveglianza sanitaria;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione dell’emergenza;
- Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute e sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- Comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione dell’inizio e della fine dei rapporto di lavoro con i lavoratori;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- Astenersi, salvo eccezioni consentite, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR;
- Gestire eventuali interferenze lavorative relative a contratti di appalto;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
- Comunicare in via telematica all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla legge;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia;
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- Comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Per tali obblighi, la normativa prevede la possibilità di una delega di funzioni (di cui all’articolo 16 del D. Lgs 81/08), che permette il trasferimento dei suddetti obblighi normativi ad un’altra figura dell’organigramma aziendale. Per essere ritenuta valida, la delega di funzioni deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Deve essere scritta e fornita di data certa;
- Il soggetto delegato deve avere adeguati requisiti di idoneità professionale ed esperienza per lo svolgimento del suo obbligo;
- Il soggetto delegato deve godere, in maniera indipendente ed autonoma, dei poteri decisionali, organizzativi e di spesa verticali sull’ambito dell’obbligo delegato;
- La delega deve essere accettata in forma scritta.
Si ricorda che la delega non esclude comunque a suo carico l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Decreto Legislativo 81/08.
Responsabilità Civile del Datore di Lavoro
Gli obblighi del Datore di Lavoro prevista dal D. Lgs 81/2008 collimano con quanto sancito dall’art. 40 del Codice Penale che, al comma 2, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il Datore di Lavoro, inoltre, può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza ad un lavoratore infortunato: l’art. 2043 del Codice Civile, infatti, riporta che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dal combinato disposto di questa norma e del già citato art. 2087 del Codice Civile emerge la responsabilità civile dell’imprenditore.
Anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può invocare la responsabilità del Datore di Lavoro nel caso in cui l’infortunato sia un soggetto assicurato all’Istituto. Infatti, in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga le prestazioni economiche previste dalla legge ma in seguito può esercitare verso l’imprenditore penalmente responsabile il cosiddetto “diritto di regresso”: in questo caso l’imprenditore dovrà risarcire l’INAIL per le somme da essa pagate a titolo d’indennità all’infortunato (oltre alle spese istruttorie).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la responsabilità generale del Datore di Lavoro, di tipo sia penale che civile, è stata messa in maggior rilievo.
Misure Generali di Tutela
L’articolo 15 del D. Lgs 81/08 indica le misure generali di tutela che il Datore di Lavoro deve adottare al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Tali misure garantiscono l’attuazione degli obblighi delegabili e non delegabili del Datore di Lavoro. Si riportano di seguito le misure di cui all’articolo 15:
- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- Informazione, formazione ed addestramento del personale facente parte dell’organigramma della sicurezza;
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori e del RLS;
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Documenti che il Datore di Lavoro deve redigere
Come abbiamo scritto in precedenza, il Datore di lavoro ha diversi obblighi ai quali deve ottemperare che, nella maggior parte dei casi, si traducono in documentazione che va predisposta, direttamente o tramite l’ausilio di professionisti esterni.
Di seguito elencheremo, al netto di casi particolari che vanno esaminati puntualmente, i documenti obbligatori per la maggior parte delle realtà lavorative:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Valutazione gestanti (se presenti dipendenti di sesso femminile);
- Valutazione stress lavoro correlato;
- Valutazione rischi di genere, età e provenienza;
- Valutazioni specifiche (se presenti rischi particolari), come ad esempio valutazione rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio Radon, rischio MMC, etc.;
- Verbale riunione periodica (solo per aziende con più di 15 dipendenti);
- Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) per quelle attività che prevedono lavorazioni in appalto;
- Eventuale Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
- Agibilità dei locali dove si svolgono le attività lavorative;
- Documentazione inerente le macchine presenti (Manuale d’uso e manutenzione, Dichiarazione di conformità, Registro delle manutenzione e verifiche, etc.);
- Documentazione inerente gli impianti installati in sede (Dichiarazione di conformità, progetto, verifiche impianto, eventuali denunce all’INAIL, etc.);
- Nomina RSPP;
- Nomina Medico Competente (se obbligatorio);
- Attestati di formazione dei lavoratori;
- Nomine ed attestati di formazione figure del SPP (RLS, addetti antincendio e primo soccorso, dirigenti, etc.);
- Verbale di consegna dei DPI ai lavoratori (se previsti);
- Piano di emergenza;
- Registro dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno (se presente).
Ribadiamo che l’elenco di cui sopra è da considerarsi come esemplificativo e non esaustivo, proprio per la diversità delle realtà lavorative che possono avere delle cogenze normative specifiche che vanno esaminate caso per caso.
Gli organi di vigilanza
Proprio per quanto riportato nei paragrafi precedenti, è lecito che ci siano degli organi esterni che siano adibiti al controllo di tutte le realtà lavorative. Questi enti di vigilanza sono:
- INAIL, acronimo di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che ha come compito principale sia quello di vigilare sulla conformità dei prodotti industriali, apparecchi di sollevamento ed impianti sia quello di verificare per la prima volta le aziende a rischio rilevante;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, ovvero un’agenzia del governo italiano nata in seguito al D. Lgs del 149/2015, che si occupa della tutela e della sicurezza sul lavoro;
- ASL, cioè l’Assistenza Sanitaria Locale, che salvaguarda l’igiene e la medicina del lavoro vigilando su tutti i settori produttivi: nei casi più gravi, ha l’autorità per sospendere le attività coinvolte e sequestrare l’immobile dove viene svolto il lavoro;
- Vigili del Fuoco, che hanno il compito sia di rilasciare il CPI per quelle aziende elencate all’interno del DPR 151/2011 sia di assistere le imprese: infatti all’interno dell’art. 46 del D. Lgs. 81/2008 è stata introdotta la possibilità di formare appositi nuclei specialistici presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco per monitorare le misure antincendio delle attività lavorative che insistono sul territorio.
Sanzioni a carico del Datore di Lavoro
L’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 contiene al suo interno, oltre agli obblighi del Datore di Lavoro, anche tutte le sanzioni (amministrative e penali) alle quali va incontro il Datore di Lavoro qualora non ottemperi alle cogenze normative che abbiamo esplicato nei paragrafi precedenti. Le sanzioni principali, riguardano il mancato adempimento ai due obblighi non delegabili del Datore di Lavoro:
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi: ammenda che va dai 1096€ ai 4384€ se il Documento risulta incompleto, oppure arresto da 3 a 6 mesi e/o un’ammenda dai 2500€ ai 6400€ se assente;
- Mancata Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): arresto dai 3 ai 6 mesi o una multa dai 2500 € ai 6400 €.
Infine, per le inadempienze inerenti gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento delle figure del SPP e dei lavoratori, il Datore di Lavoro è sanzionato o con l’arresto dai 2 ai 4 mesi o con una sanzione dai 61€ ai 6388€.
Conclusioni
I vari obblighi Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
È quindi sul Datore di Lavoro che ricade interamente la responsabilità dell’organizzazione complessiva della sicurezza sul lavoro nella propria azienda, per l’osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/08.
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