Tra gli obblighi del datore di lavoro (o del dirigente delegato) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vi è quello di designare e formare preventivamente un adeguato numero di addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione, salvataggio, e gestione delle emergenze.
Il Testo Unico -Decreto Legislativo 81/2008- dispone, altresì, che il datore di lavoro distribuisca ai propri lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), necessari per fronteggiare i rischi residui non gestibili soltanto attraverso misure di prevenzione, così come individuati e stimati dalla valutazione dei rischi effettuata. Nella predetta valutazione generale dev’essere ovviamente inclusa la valutazione del rischio di incendio, e nei casi previsti, dev’essere redatto, inoltre, il piano d’emergenza aziendale.
Il Decreto Ministeriale 10/3/1998, specifico sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, classifica le aziende in tre categorie di rischio incendio -basso, medio e alto-, e indica all’Allegato IX i contenuti minimi della formazione degli addetti incaricati.
Formazione incaricati alla lotta antincendio e gestione delle emergenze
Oltre allo svolgimento delle normali funzioni lavorative, gli addetti antincendio designati e formati sono quindi incaricati del primo intervento interno al verificarsi di incendi e/o emergenze. Per cui necessitano, oltre che di risorse strumentali, formazione/informazione/addestramento, attitudine, ed in alcuni casi sorveglianza sanitaria, anche di equipaggiamento individuale di protezione ed attrezzature adatte al compito attribuitogli.
Ogni azienda, perciò, in funzione della valutazione del rischio di incendio, deve mettere a disposizione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze il kit dei DPI necessari. La dotazione può essere personale -specie per gli indumenti o accessori distribuiti su giusta misura o taglia- e integrata da attrezzature collocate in spazio sicuro e prontamente accessibili, monitorate al fine di garantirne disponibilità, manutenzione ed efficienza continuative.
Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Vediamo, seppur indicativamente, quale potrebbe essere la dotazione di DPI antincendio in relazione alla classe di rischio di appartenenza dell’azienda:
- Basso rischio d’incendio: elmetto con visiera, guanti anticalore, giacca anticalore, mascherina FFP3, calzature di sicurezza;
- Medio rischio d’incendio: elmetto con visiera, guanti anticalore, cintura di posizionamento, cordino di salvataggio, maschera pieno-facciale con filtro, giaccone anticalore e stivali antinfortunistici specifici per squadre d’emergenza;
- Alto rischio d’incendio: elmetto con visiera, guanti anticalore, cintura di posizionamento, cordino di salvataggio, maschera pieno-facciale con filtro e autorespiratore APVR, giaccone anticalore, sovra-pantalone anticalore e stivali antinfortunistici specifici per squadre d’emergenza.
- Attrezzature manuali: picozza con fodero, megafono, telefono, ricetrasmittente, torcia d’emergenza, lampada antideflagrante, funi in kevlar, coperta antifiamma.
- Principali marcature dei DPI di settore: elmetti CE UNI EN 397:2013, EN 443:2008; giacconi CE UNI EN 469:2014, EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2008; guanti CE UNI EN 659:2008, UNI EN 407:2004; calzature CE UNI EN 15090:2012, UNI EN 12568:2010; maschere pieno-facciali UNI EN 136:2000; filtri CE UNI EN 14387:2008, UNI EN 143:2007; autorespiratori APVR CE EN 137:2006.
Gli elenchi suddetti sono ovviamente indicativi e non esaustivi. I DPI e le attrezzature devono essere funzionali alla valutazione del rischio specifico, all’ambiente di riferimento, alla competenza delle squadre d’emergenza, ai presidi di protezione attiva da impiegare.