Il D. Lgs. 81/08 prevede all’art. 41, comma 4 l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma si basa sull’analisi delle mansioni e delle attività svolte dai lavoratori stessi.
Con riferimento alle problematiche legate all’ alcol e tossicodipendenza si hanno, ad oggi, più norme contemporaneamente vigenti:
- 125/01 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”)
- Provvedimento 16 marzo 2006
- DPR 309/90 (“Testo Unico sugli Stupefacenti”)
- Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007
- Lgs. 81/08 (art. 41 comma 4).
Tali norme prevedono che, le persone appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, siano sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, ad accertamenti periodici di assenza di alcol e/o tossicodipendenza.
Ad oggi i provvedimenti del 2006 e del 2007 prevedono elenchi distinti di mansioni soggette alla verifica e accertamento di alcol e tossicodipendenza ma si è in attesa della pubblicazione di nuove normative in merito alla prevenzione di infortuni gravi e mortali sul lavoro correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti.
Il 20 novembre scorso infatti, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza“.
Sulla base di ciò non sarà più presente una distinzione tra elenchi ” alcol” e “droghe” ma si avrà un unico elenco comprendente:
- impiego gas tossici;
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari;
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi;
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D. lgs. 81/08;
- attività comportanti l’obbligo dotazione di armi;
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario;
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa;
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
- controllori di volo;
- personale aeronautico di volo;
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del DLG 81/08 (che sono;
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- addetto alla conduzione di gru per autocarro;
- addetto alla conduzione di gru a torre;
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- addetto alla conduzione di gru mobili;
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali;
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo);
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi;
- attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri;
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili;
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere;
Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro. Si rimane in attesa della pubblicazione della nuova intesa.