Se i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture sono spesso esposti ad un elevato rischio di caduta dall’alto, è tuttavia possibile, attraverso un’adeguata analisi e valutazione dei rischi, individuare le misure preventive e protettive da impiegare per eliminare i rischi o ridurli a livelli accettabili nei casi in cui non sia possibile eliminarli. Il Decreto legislativo 81/2008 sottolinea la necessaria priorità d’impiego dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelli individuali (DPI).
Dispositivi di protezione collettiva: reti di sicurezza
Sono dispositivi di protezione collettiva costituiti da “reti di protezione generalmente fissate su intelaiature metalliche di sostegno. Le reti di sicurezza sono regolamentate dalle norme UNI EN 1263-1:2003 e UNI EN 1263-2:2003 che ne definiscono i requisiti prestazionali e i limiti di posizionamento per ogni tipologia d’impiego”. In particolare le norme “individuano due macrocategorie di utilizzo delle reti di sicurezza:
- impiego per posizionamento orizzontale;
- impiego per posizionamento verticale;
Oltre al “tipo” di sistema da impiegare, la norma specifica quattro classi secondo la “combinazione della dimensione della maglia con l’energia agente sulla rete di sicurezza”.
L’intervento sottolinea che nella scelta di questo sistema di protezione “è necessario tener presenti alcuni fattori di fondamentale importanza come l’altezza di caduta, l’inclinazione del piano di lavoro, la profondità di raccolta intesa come lo spazio libero sotto la rete necessario per garantire la loro efficacia e l’eventuale presenza di ostacoli che ne vanificherebbero la funzione”.
Si ricorda che eventuali materiali nelle reti di sicurezza potrebbero risultare pericolosi in caso di caduta del lavoratore, quindi, le reti “devono essere costantemente libere da oggetti sulla loro superficie”.
Dispositivi di protezione collettiva: parapetti provvisori
I parapetti provvisori (sistemi temporanei di protezione dei bordi) “rappresentano dei dispositivi di protezione collettiva destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto nelle attività su coperture i cui bordi non sono protetti o comunque per proteggere zone prospicienti il vuoto”. E sono attrezzature costituite generalmente “da montanti verticali sui quali vengono fissati il corrente principale, i correnti intermedi e la tavola fermapiede”.
L’intervento si sofferma sulla UNI EN 13374:2013 e sulla classificazione dei parapetti provvisori in base agli aspetti statici e/o dinamici dei carichi applicati:
- classe A: “deve fornire resistenza ad una persona che vi si appoggia o vi cada contro”;
- classe B: “deve, in aggiunta al requisito della classe A, arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie inclinata”;
- classe C: “deve arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie molto inclinata”.
E’ dunque evidente che “per una corretta scelta, uno tra gli elementi caratteristici da evidenziare nella valutazione del rischio, è la pendenza della superficie di lavoro”. Si ricorda poi che la UNI EN 13374:2013 è stata revisionata e in quest’ultima stesura risulta evidente il concetto ‘sistema di protezione dei bordi”: tutti gli elementi assemblati fra loro devono concorrere all’efficacia ed essere adeguati allo scopo.
Ponteggi come dispositivi di protezione collettiva per lavori in copertura
I ponteggi possono risultare come dpc nel caso in cui attenuino l’energia dell’impatto che un lavoratore, in caso di scivolamento o rotolamento, può trasferire al ponteggio. Energia che oltre ad interessare gli elementi del ponteggio, interessa anche gli ancoraggi dello stesso.
Conclusione
In definitiva prima di impiegare misure preventive e protettive “è necessario effettuare una adeguata valutazione dei rischi per verificare che il sistema scelto sia compatibile e adeguato allo scopo”. L’uso di tali dispositivi di protezione collettiva “deve tener conto, oltre alle indicazioni del fabbricante e ai relativi limiti d’impiego dell’attrezzature”, anche del contesto in cui si sta operando e delle caratteristiche del materiale base su cui si intende fissare il sistema scelto.
Ecloga Italia può supportarvi nella valutazione dei rischi e nella stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR).