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Prevenzione incendi e valutazione del rischio incendio

Secondo quanto stabilito in materia di prevenzione incendi dal D. Lgs 81/2008 e dal D.M. 3 Settembre 2021, il Datore di Lavoro deve valutare l’entità del rischio incendio nel proprio luogo di lavoro.

Il D.M. 3 Settembre 2021 introduce dei nuovi livelli di rischio incendio, che vanno a modificare la classificazione prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che prevedeva la suddivisione dei luoghi di lavoro in basso, medio ed alto rischio incendio.

Anche nel D.M. 3 Settembre 2021 la fascia di rischio inferiore è quella bassa.

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto “Minicodice” sulla prevenzione incendi), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:

  • Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (cioè al DPR 151/2011) e non sono ubicati all’interno di contesti che invece sono soggetti
  • Prevedono un numero di occupanti non superiore a 100
  • Sono dotati di superficie lorda inferiore a 1000 mq
  • Sono posizionati ad un’altezza, rispetto al piano campagna, compresa tra -5 m e 24 m
  • Non dispongono di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare)
  • Non dispongono di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio.

Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in essere in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, il Codice costituito dalla Regola Tecnica Orizzontale “RTO” (D.M. 3 Agosto 2015), in materia di:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA),
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore,
  • Operatività antincendio,
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Nel caso in cui il luogo di lavoro non rientri nella fascia di “rischio basso” previsto dal Minicodice e non ricada nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco regolati dal DPR 151/2011, sarà necessario progettare la sicurezza antincendio secondo il sopra citato Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015.

Adempimenti Normativi sulla Prevenzione incendi

A seconda del livello di rischio individuato a seguito della Valutazione dei Rischi potrebbe essere necessario adempiere ad uno o più dei seguenti obblighi:

Nelle sopra indicate sezioni è possibile approfondire i singoli adempimenti ed il servizio offerto da Ecloga Italia per ottemperare agli obblighi previsti in materia di prevenzione incendi.

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